Art. 7.
                    Procedure di classificazione
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  in  materia  di   classificazione
alberghiera sono esercitate dal comune in base alla delega attribuita
ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera d) della legge regionale 5
marzo 1987, n. 12.
  2. Per l'attribuzione della classifica alberghiera si applicano  le
procedure   previste  per  la  semplificazione  e  accelerazione  dei
procedimenti amministrativi  previste  dall'art.  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
  3.   Il   titolare  dell'azienda  alberghiera  presenta  al  comune
competente per territorio la  denuncia  della  classifica  che  viene
attribuita all'azienda in base all'applicazione degli standard minimi
qualitativi previsti dalla presente legge.
  4.  La denuncia e' presentata su modulo predisposto dalla regione e
deve essere trasmessa al comune e alla provincia sei mesi prima della
scadenza  della  classifica  in  atto,   oppure   prima   dell'inizio
dell'attivita' per le aziende di nuova apertura.
  5.  Il  comune,  entro  sessanta  giorni  dalla  denuncia, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti  previsti
dalla  presente  legge  e  dispone,  se  del  caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine,  la
modifica   della  classifica  salvo  che,  ove  cio'  sia  possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la propria
attivita' e i suoi effetti entro il termine prefissato dal comune.
  6. Il provvedimento di modifica della classifica o di  prescrizione
a  conformare  l'attivita' e' adottato dal comune anche qualora venga
riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali
di classificazione.
  7. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6  puo'  essere
proposta  al  comune anche dalla provincia e dalla regione secondo le
rispettive competenze.
  8. In caso di inerzia del comune ad adottare i provvedimenti di cui
ai commi 5 e 6 la Giunta regionale invita l'ente stesso a  provvedere
ed in caso di inadempienza provvede direttamente.
  9.  Il  comune trasmette alla provincia i provvedimenti adottati ai
sensi della presente legge.