Art. 7. Procedure di classificazione 1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera sono esercitate dal comune in base alla delega attribuita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12. 2. Per l'attribuzione della classifica alberghiera si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Il titolare dell'azienda alberghiera presenta al comune competente per territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all'azienda in base all'applicazione degli standard minimi qualitativi previsti dalla presente legge. 4. La denuncia e' presentata su modulo predisposto dalla regione e deve essere trasmessa al comune e alla provincia sei mesi prima della scadenza della classifica in atto, oppure prima dell'inizio dell'attivita' per le aziende di nuova apertura. 5. Il comune, entro sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la propria attivita' e i suoi effetti entro il termine prefissato dal comune. 6. Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a conformare l'attivita' e' adottato dal comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione. 7. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 puo' essere proposta al comune anche dalla provincia e dalla regione secondo le rispettive competenze. 8. In caso di inerzia del comune ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale invita l'ente stesso a provvedere ed in caso di inadempienza provvede direttamente. 9. Il comune trasmette alla provincia i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge.