Art. 8. S a n z i o n i 1. Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia della classifica alberghiera e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. 2. Tale sanzione e' raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classifica o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, o denunci elementi non corrispondenti al vero oppure non conformi alla classifica della propria azienda ai provvedimenti adottati dal comune. 3. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria, o affermi la disponibilita' di attrezzatura non conforme a quella esistente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. 4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate.