Art. 8.
                           S a n z i o n i
 
  1. Il  titolare  di  azienda  alberghiera  che  non  provvede  alla
denuncia  della  classifica  alberghiera  e'  soggetto  alla sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.
  2. Tale sanzione e' raddoppiata nel caso  in  cui  il  titolare  si
rifiuti  di  fornire  le  informazioni  richiestegli  ai  fini  della
verifica della classifica o di consentire gli  accertamenti  disposti
allo  stesso  fine,  o  denunci  elementi  non corrispondenti al vero
oppure  non  conformi  alla  classifica  della  propria  azienda   ai
provvedimenti adottati dal comune.
  3.  Il  titolare  di  azienda alberghiera che ometta di indicare la
classifica o di esporre il segno distintivo della  categoria,  ovvero
attribuisca  al  proprio  esercizio  con  scritti  o  stampati  o  in
qualsiasi altro modo, una classifica diversa  da  quella  propria,  o
affermi  la  disponibilita'  di  attrezzatura  non  conforme a quella
esistente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L.  500.000  a
L. 1.500.000.
  4.  In  caso  di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
raddoppiate.