Art. 9.
                     Norme transitorie e finali
 
  1. La classificazione prevista dalla presente  legge  opera  dal  1
gennaio 1996.
  2.  Le  aziende  alberghiere  di  nuova apertura sono classificate,
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  secondo  gli
standard  minimi  qualitativi  indicati nell'allegato A alla presente
legge.
  3. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della
legge regionale n. 21/1981 ed efficace fino al 31 dicembre  1994,  e'
prorogata al 31 dicembre 1995.