Art. 9. Norme transitorie e finali 1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1 gennaio 1996. 2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell'allegato A alla presente legge. 3. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della legge regionale n. 21/1981 ed efficace fino al 31 dicembre 1994, e' prorogata al 31 dicembre 1995.