Art. 11.
 
   1.  La  legge  provinciale  18  marzo  1978,  n.  13,  concernente
"Disciplina delle vendite straordinarie o  di  liquidazione  e  delle
vendite di fine stagione", e' abrogata.
   2.  L'art.  14  della  legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 e'
abrogato.
   3.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione   della
presente  legge,  continuano  ad applicarsi le disposizioni in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 16 dicembre 1994
 
               Il Presidente della Giunta Provinciale
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano - URZI'