Art. 11. 1. La legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13, concernente "Disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e delle vendite di fine stagione", e' abrogata. 2. L'art. 14 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 e' abrogato. 3. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 16 dicembre 1994 Il Presidente della Giunta Provinciale DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano - URZI'