Art. 28-quater. Vendite promozionali 1. Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche singolarmente elencate, comprese nella tabella autorizzata, con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca, di incrementare il proprio giro d'affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari. 2. L'azienda commerciale che intende fare le vendite di cui al comma 1 deve darne preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima al comune. 3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.