Art. 28-quater.
                        Vendite promozionali
 
   1. Per vendite promozionali si intendono quelle particolari  forme
di  vendita,  di  durata  non  superiore alle due settimane, a prezzi
inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di  voci
merceologiche   singolarmente   elencate,   comprese   nella  tabella
autorizzata,  con  le  quali  l'azienda  commerciale  si  propone  di
lanciare  sul  mercato  un  nuovo  prodotto  o  una  nuova  marca, di
incrementare il proprio giro d'affari  suscitando  l'interesse  della
clientela   attraverso   la   proposta  di  suggerimenti  particolari
d'acquisto,  quali  i  prodotti  a  prezzo  scontato,  per  stimolare
l'acquisto  di  altri  prodotti consimili, le confezioni con omaggi e
similari.
   2. L'azienda commerciale che intende fare le  vendite  di  cui  al
comma  1 deve darne preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima al
comune.
   3. Chiunque violi le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
soggiace  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 1.000.000 a L. 10.000.000.