Art. 4. 1. L'art. 20 della legge provinciale n. 68/1978 e' cosi' sostituito: "Art. 20 (Subingresso) - 1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione solo per le tabelle merceologiche effettivamente utilizzate, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge".