Art. 4.
 
   1.  L'art.  20  della  legge  provinciale  n.  68/1978  e'   cosi'
sostituito:
   "Art.  20  (Subingresso)  -  1.  Il trasferimento della gestione o
della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra  vivi  o  a
causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione solo per
le  tabelle  merceologiche  effettivamente utilizzate, sempre che sia
provato l'effettivo trapasso  dell'esercizio  e  il  subentrante  sia
iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge".