Art. 6.
 
   1.  Nel  comma  1  dell'art. 2 della legge provinciale 13 novembre
1986, n. 27 concernente "Credito al commercio", alla  lettera  a)  il
numero 3) e' abrogato.
   2.  Il  comma  2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 27/1986 e'
abrogato.