Art. 7.
 
   1. Il comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale  n.  27/1986  e'
abrogato'.
   2.  Il  comma 10 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1986 e'
cosi' sostituito:
   "10.  Eventuali  modifiche  da  apportare   al   programma   degli
investimenti  devono  essere  approvate  dalla  commissione di cui al
presente articolo".