Art. 7. 1. Il comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1986 e' abrogato'. 2. Il comma 10 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1986 e' cosi' sostituito: "10. Eventuali modifiche da apportare al programma degli investimenti devono essere approvate dalla commissione di cui al presente articolo".