Art. 3. Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge hanno effetto dall'esercizio finanziario 1996. Negli anni 1996 e 1997 il contributo calcolato viene corrisposto in proporzione alla somma delle entrate complessive effettuate durante l'esercizio finanziario immediatamente precedente.