Art. 3.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 2, comma 2, della presente
legge hanno effetto dall'esercizio finanziario 1996. Negli anni  1996
e  1997 il contributo calcolato viene corrisposto in proporzione alla
somma  delle  entrate  complessive  effettuate  durante   l'esercizio
finanziario immediatamente precedente.