Art. 11.
                        C o n v e n z i o n e
 
  1. La Regione, gli  enti  locali  e  gli  enti  sub-regionali,  ivi
comprese    le   UU.SS.LL.,   possono   stipulare   convenzioni   con
organizzazioni di  volontariato  purche'  queste  siano  iscritte  da
almeno  sei  mesi  nel  registro  di  cui  all'art.  3  e  dimostrino
attitudine  e  capacita'  operativa  in  relazione  all'attivita'  da
svolgere.
  2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare e la Conferenza regionale del volontariato di cui all'art.
6,  definisce i criteri ed i settori di intervento delle associazioni
di volontariato per il conferimento  delle  priorita'  nella  stipula
delle conven zioni.
  3.  Le  convenzioni,  per  l'attuazione  delle  finalita' di cui al
secondo comma dell'art. 1, devono prevedere  disposizioni  dirette  a
garantire  il  rispetto  dei  diritti  e della dignita' degli utenti,
forme di  verifica  delle  prestazioni  e  di  controllo  della  loro
qualita' nonche' modalita' di riscontro dei relativi risultati.
  4. In particolare le convenzioni devono contenere:
   a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo
di  priorita'  nella scelta della organizzazione per la stipula della
convenzione;
   b) l'individuazione delle specifiche attivita' di  volontariato  e
dei  relativi  destinatari,  nel  quadro  della  programmazione della
Regione  e  delle   finalita'   statutarie   dell'organizzazione   di
volontariato;
   c)  le  condizioni  di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e
metodologica del volontariato, nel  rispetto  delle  finalita'  della
Regione e della liberta' dei soggetti destinatari;
   d)   l'impegno   a   svolgere   con   continuita'   le   attivita'
convenzionate;
   e) le modalita' necessarie ad ottenere i contributi e  i  rimborsi
per  i  costi  di funzionamento in rapporto agli impegni di attivita'
dell'organizzazione   di   volontariato,   comprese   la    copertura
assicurativa  per  gli infortuni e le malattie connesse all'attivita'
stessa e per la responsabilita' civile verso terzi nonche'  le  spese
per la formazione;
   f)  l'elenco  delle strutture immobiliari e degli strumenti che la
Regione mette a disposizione dell'organizzazione di  volontariato  ed
eventuali costi di strutture e mezzi privati;
   g)  le  modalita' di rapporto tra l'organizzazione di volontariato
ed i competenti servizi della Regione;
   h)  il  numero  e  la  quantificazione  di  eventuali   lavoratori
dipendenti   o   autonomi  delle  cui  prestazioni  si  avvalgono  le
organizzazioni di volontariato, purche' entro i limiti  necessari  al
loro   regolare  funzionamento  oppure  occorrenti  a  qualificare  o
specializzare l'attivita' svolta;
   i)  l'indicazione  della  formazione  di  base   sufficiente   per
l'espletamento dell'attivita' convenzionata;
   l)  le  modalita'  per  le  periodiche  modifiche, le informazioni
reciproche  ed  i  criteri  di  controllo  adottati   dalla   Regione
sull'attivita' della organizzazione stipulante;
   m) la durata del rapporto convenzionale.
  5.   Le   controversie  fra  la  Regione  e  le  organizzazioni  di
volontariato possono essere risolte  oltre  che  dai  mezzi  ordinari
giurisdizionali  anche a mezzo di arbitrato da definirsi d'intesa tra
le parti interessate, nell'ambito delle convenzioni tra  le  medesime
stipulate.