Art. 11. C o n v e n z i o n e 1. La Regione, gli enti locali e gli enti sub-regionali, ivi comprese le UU.SS.LL., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purche' queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 3 e dimostrino attitudine e capacita' operativa in relazione all'attivita' da svolgere. 2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 6, definisce i criteri ed i settori di intervento delle associazioni di volontariato per il conferimento delle priorita' nella stipula delle conven zioni. 3. Le convenzioni, per l'attuazione delle finalita' di cui al secondo comma dell'art. 1, devono prevedere disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' modalita' di riscontro dei relativi risultati. 4. In particolare le convenzioni devono contenere: a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorita' nella scelta della organizzazione per la stipula della convenzione; b) l'individuazione delle specifiche attivita' di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e delle finalita' statutarie dell'organizzazione di volontariato; c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalita' della Regione e della liberta' dei soggetti destinatari; d) l'impegno a svolgere con continuita' le attivita' convenzionate; e) le modalita' necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi per i costi di funzionamento in rapporto agli impegni di attivita' dell'organizzazione di volontariato, comprese la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connesse all'attivita' stessa e per la responsabilita' civile verso terzi nonche' le spese per la formazione; f) l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che la Regione mette a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati; g) le modalita' di rapporto tra l'organizzazione di volontariato ed i competenti servizi della Regione; h) il numero e la quantificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purche' entro i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' svolta; i) l'indicazione della formazione di base sufficiente per l'espletamento dell'attivita' convenzionata; l) le modalita' per le periodiche modifiche, le informazioni reciproche ed i criteri di controllo adottati dalla Regione sull'attivita' della organizzazione stipulante; m) la durata del rapporto convenzionale. 5. Le controversie fra la Regione e le organizzazioni di volontariato possono essere risolte oltre che dai mezzi ordinari giurisdizionali anche a mezzo di arbitrato da definirsi d'intesa tra le parti interessate, nell'ambito delle convenzioni tra le medesime stipulate.