Art. 12.
                          Norme transitorie
 
  1.  In  sede  di prima attuazione della presente legge si intendono
iscritte  ad  ogni  effetto  nel  registro  di  cui  all'art.  3   le
organizzazioni  di  volontariato  gia'  individuate con provvedimento
regionale.
  2.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge le
convenzioni gia' stipulate fra le organizzazioni  di  volontariato  e
gli  enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni dell'art.
11, pena la cancellazione delle organizzazioni medesime dal  registro
regionale.