Art. 12. Norme transitorie 1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'art. 3 le organizzazioni di volontariato gia' individuate con provvedimento regionale. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni gia' stipulate fra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni dell'art. 11, pena la cancellazione delle organizzazioni medesime dal registro regionale.