Art. 14. Disposizioni abrogative e finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme regionali concernenti le attivita' di volontariato con essa incompatibili. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed ai relativi decreti di attuazione.