Art. 14.
                  Disposizioni abrogative e finali
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate le norme regionali concernenti le  attivita'  di
volontariato con essa incompatibili.
  2.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni della legge 11 agosto  1991,  n.  266,  ed  ai  relativi
decreti di attuazione.