Art. 3.
       Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 
  1. Per le finalita' di cui alla presente legge, e' istituito presso
il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale il registro delle
organizzazioni   di   volontariato  che  puo'  essere  funzionalmente
articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento.
  2. Sono iscritte nel registro  le  organizzazioni  di  volontariato
operanti  nella  regione ed in possesso dei requisiti di cui all'art.
3 della legge n. 266/1991. A  tal  fine  le  predette  organizzazioni
devono   inoltrare  al  Presidente  della  Giunta  regionale  domanda
sottoscritta dal presidente o dal  legale  rappresentante,  corredata
da:
   a)  l'atto  costitutivo  o  lo  statuto o l'accordo degli aderenti
adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;
   b) l'elenco nominativo delle  persone  che  ricoprono  le  cariche
associative;
   c)  una  dettagliata relazione sull'attivita' che l'organizzazione
svolge o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato
distinto fra volontario e dipendente o che presta lavoro autonomo.
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
Presidente   della  Giunta  regionale,  verificato  il  possesso  dei
requisiti prescritti, dispone con proprio  decreto  l'iscrizione  nel
Registro regionale ovvero il diniego motivato dall'iscrizione stessa.
Qualora  il  Presidente  non  si  sia  pronunciato  entro  il termine
indicato, la domanda  si  intende  accolta  purche'  l'organizzazione
richiedente  sia in possesso dei requisiti prescritti. Il decreto del
Presidente della Giunta regionale e' comunicato all'organizzazione di
volontariato richiedente; e' pubblicato per estratto  sul  Bollettino
ufficiale ed e' trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.
  4.  Ogni  tre  anni  le organizazzioni iscritte nel registro devono
chiedere,   pena   la   cancellazione   automatica,    la    conferma
dell'iscrizione;  la  relativa  domanda  deve  essere corredata della
documentazione di cui alla lettera c)  del comma 2 e,  qualora  siano
intervenute  modificazioni,  anche  della  documentazione di cui alle
lettere a)  e b)  dello stesso comma.
  5. La cancellazione di un'organizzazione dal registro  e'  disposta
con  decreto  motivato  del  Presidente  della  Giunta regionale, per
accertata perdita dei requisiti e  delle  condizioni  necessarie  per
l'iscrizione   ovvero   per  richiesta  espressa  dell'organizzazione
interessata.
  6. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento  di
cancellazione  dal  registro, e' ammesso ricorso al sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266, art. 6, comma quinto.
  7. Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre  di  ogni
anno, copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il
volontariato  previsto  dall'art.  12  della legge 11 agosto 1991, n.
266, ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione sul  Bollettino
ufficiale della Regione.