Art. 3. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, e' istituito presso il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale il registro delle organizzazioni di volontariato che puo' essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento. 2. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991. A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, corredata da: a) l'atto costitutivo o lo statuto o l'accordo degli aderenti adottati almeno in forma di scrittura privata registrata; b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; c) una dettagliata relazione sull'attivita' che l'organizzazione svolge o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto fra volontario e dipendente o che presta lavoro autonomo. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con proprio decreto l'iscrizione nel Registro regionale ovvero il diniego motivato dall'iscrizione stessa. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta purche' l'organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente; e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale ed e' trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati. 4. Ogni tre anni le organizazzioni iscritte nel registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell'iscrizione; la relativa domanda deve essere corredata della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma. 5. La cancellazione di un'organizzazione dal registro e' disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione interessata. 6. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro, e' ammesso ricorso al sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 6, comma quinto. 7. Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.