Art. 4. Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attivita', purche' questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato. 2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalita' di presenza del volontariato e alle modalita' di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro: a) la riconoscibilita' del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica riguardante l'attivita' svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; e) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritti,convinzioni e riservatezza degli utenti. Art 5. Corsi di formazione 1. Allo scopo di rendere piu' agevole il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato. 2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 la possibilita' di organizzare attivita' formativa nei settori di competenza. 3. Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione consiliare e l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 7, approva entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno programmi semestrali degli interventi formativi, prescindendo dal parere dei predetti organi qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta. 4. I corsi di cui al precedente comma sono aperti agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte rel registro istituito dall'art. 3.