Art. 4.
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
 
  1.  Gli  aderenti  alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale hanno titolo  ad  accedere  alle  strutture  e  ai
servizi  pubblici  o  privati  convenzionati  con  gli enti pubblici,
operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della  loro
attivita',  purche'  questa sia compatibile con le disposizioni degli
statuti e dei regolamenti  degli  enti  stessi.  L'eventuale  diniego
all'accesso deve essere motivato.
  2.  L'accesso  e'  in  ogni  caso  subordinato  ad  accordi  tra la
struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine
alle modalita' di presenza  del  volontariato  e  alle  modalita'  di
rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
  3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
   a)  la  riconoscibilita' del volontariato e dell'organizzazione di
appartenenza;
   b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica
riguardante l'attivita' svolta e delle  norme  per  l'utilizzo  delle
attrezzature della struttura o servizio;
   e)    il    rispetto    della    liberta',   dignita'   personale,
diritti,convinzioni e riservatezza degli utenti.
 
                               Art 5.
                         Corsi di formazione
 
  1. Allo scopo  di  rendere  piu'  agevole  il  conseguimento  delle
finalita' di cui alla presente legge, la Regione organizza o promuove
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei
settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.
  2.   La  Regione  riconosce  alle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 la possibilita'  di
organizzare attivita' formativa nei settori di competenza.
  3.   Nel  quadro  degli  indirizzi  generali  della  programmazione
regionale  in  materia  di  formazione   professionale,   la   Giunta
regionale,   sentiti   la   competente   Commissione   consiliare   e
l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 7,  approva
entro  il  30  giugno  ed  il  31  dicembre  di  ogni  anno programmi
semestrali degli interventi formativi, prescindendo  dal  parere  dei
predetti  organi  qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla
richiesta.
  4. I corsi di cui al precedente comma  sono  aperti  agli  aderenti
delle  organizzazioni di volontariato iscritte rel registro istituito
dall'art. 3.