Art. 7.
                Conferenza regionale del volontariato
 
  1.  E'  istituita  la  conferenza regionale del volontariato, quale
strumento  di  partecipazione  consultiva  delle  organizzazioni   di
volontariato  alla  formazione delle scelte della Regione nei settori
di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
  2. La conferenza si  riunisce  almeno  una  volta  l'anno,  con  il
compito di:
   a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle
politiche   regionali   relative  al  conseguinento  delle  finalita'
definite dall'art. 1, comma 2, e sui rapporti tra  le  organizzazioni
di volontariato e le istituzioni pubbliche;
   b)  esprimere  parere  sulla  programmazione  degli interventi nei
settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;
   c)   fare   osservazioni   in    merito    all'attivita'    svolta
dall'Osservatorio regionale, di cui all'art. 8, nell'anno precedente;
   d)  eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
in  seno  all'Osservatorio  regionale,  tenuto  conto   del   settori
d'intervento  piu' rappresentativi, della territorialita' provinciale
e dei criteri che saranno definiti  dalla  Conferenza  regionale  del
volontariato.
  3.  Alla  conferenza  intervengono,  con  diritto di voto, i legali
rappresentanti, o loro delegati, delle  organizzazioni  iscritte  nel
registro  di  cui  all'art.  3. Possono, altresi', intervenire, senza
diritto di voto, i legali  rappresentanti,  o  loro  delegati,  delle
organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale ma
comunque costituite nelle forme di legge.
  4.   Ogni   organizzazione   partecipa   alla   conferenza  con  un
rappresentante.   La  conferenza  e'  validamente  riunita  in  prima
convocazione quando i rappresentanti o i delegati risultanti presenti
rappresentino   la  maggioranza  delle  organizzazioni  iscritte  nel
registro, in seconda convocazione almeno  1/4  dei  rappresentanti  o
delegati risultanti presenti.
  5.  La  conferenza elegge, al suo interno, il Presidente ogni volta
che si  riunisce.  Lo  stesso  Presidente  provvede  a  convocare  la
riunione  successiva,  per la ordinaria seduta annuale e allorche' ne
ravvisi la necessita' o ne  sia  richiesto  dall'Assessore  regionale
alla  sicurezza  sociale.  La  prima  riunione  della  conferenza  e'
convocata dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale,  il  quale
dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi
la necessita' e comunque quando nella precedente seduta sia risultato
mancante il numero legale.
  6.  Le  funzioni  di  segretario della conferenza sono svolte da un
dipendente  regionale   di   qualifica   funzionale   non   inferiore
all'ottava,   designato   dall'Assessore   regionale  alla  sicurezza
sociale.