Art. 7. Conferenza regionale del volontariato 1. E' istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. 2. La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno, con il compito di: a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguinento delle finalita' definite dall'art. 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche; b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato; c) fare osservazioni in merito all'attivita' svolta dall'Osservatorio regionale, di cui all'art. 8, nell'anno precedente; d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio regionale, tenuto conto del settori d'intervento piu' rappresentativi, della territorialita' provinciale e dei criteri che saranno definiti dalla Conferenza regionale del volontariato. 3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 3. Possono, altresi', intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale ma comunque costituite nelle forme di legge. 4. Ogni organizzazione partecipa alla conferenza con un rappresentante. La conferenza e' validamente riunita in prima convocazione quando i rappresentanti o i delegati risultanti presenti rappresentino la maggioranza delle organizzazioni iscritte nel registro, in seconda convocazione almeno 1/4 dei rappresentanti o delegati risultanti presenti. 5. La conferenza elegge, al suo interno, il Presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso Presidente provvede a convocare la riunione successiva, per la ordinaria seduta annuale e allorche' ne ravvisi la necessita' o ne sia richiesto dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale. La prima riunione della conferenza e' convocata dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessita' e comunque quando nella precedente seduta sia risultato mancante il numero legale. 6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale.