Art. 9. Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera e) della citata legge n. 266/91, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilanclo, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attivita' o per progetti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) della legge 11 agosto 1991. n. 266, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'art. 3. 2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono presentare domande alla Giunta Regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. 3. La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio regionale, sentita la competente Commissione consiliare, indicando le modalita' di erogazione delle relative somme. L'Osservatorio e la Commissione rendono il parere entro trenta giorni dalla richiesta, prescindendosene in casi di infruttuoso decorrere del termine predetto. 4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto altri eventuali contributi percepiti per la loro attivita' da soggetti pubblici e privati e dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di volontariato, riscontrate in occasione delle visite di controllo di cui all'art. 10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente nel settore d'intervento, puo' disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme gia' erogate secondo le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.