Art. 9.
      Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art.  10, comma  2,  lettera
e)    della citata legge n. 266/91, entro i limiti dello stanziamento
del relativo capitolo di bilanclo, la Regione concede contributi  per
il  sostegno di specifiche e documentate attivita' o per progetti, di
cui all'art. 5, comma 1, lettera e)  della legge 11 agosto 1991.   n.
266,  proposti  dalle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte nel
registro istituito dall'art. 3.
  2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma,  le
organizzazioni  di volontariato devono presentare domande alla Giunta
Regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Nella  prima  applicazione
della  presente  legge,  le  domande dovranno essere presentate entro
novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
  3.  La  Giunta  Regionale,  sulla  base  delle  domande  pervenute,
provvede  annualmente  al  riparto  dei fondi, dopo aver acquisito il
parere dell'Osservatorio regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, indicando  le  modalita'  di  erogazione  delle  relative
somme. L'Osservatorio e la Commissione rendono il parere entro trenta
giorni  dalla  richiesta,  prescindendosene  in  casi  di infruttuoso
decorrere del termine predetto.
  4.  I  contributi  ottenuti  devono   essere   rendicontati   dalle
organizzazioni  di  volontariato  beneficiarie  entro  il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono.
Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione  del
rendiconto altri eventuali contributi percepiti per la loro attivita'
da soggetti pubblici e privati e dagli enti di cui all'art. 12, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
  5.  In  caso  di  omessa  rendicontazione ai sensi del comma 4 o di
gravi disfunzioni o irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di
volontariato, riscontrate in occasione delle visite di  controllo  di
cui  all'art.  10,  la  Giunta  Regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente nel settore  d'intervento,  puo'  disporre,  con
provvedimento  motivato,  la  revoca  dei  contributi  concessi ed il
recupero delle somme gia' erogate secondo le modalita'  previste  dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.