Art. 11.
                   I m p i a n t i   d i  G. P. L.
 
  1.   Possono  essere  rilasciate  nuove  concessioni  per  impianti
stradali di solo G.P.L., e autorizzazioni per  il  potenziamento  con
G.P.L.    di  impianti  esistenti purche' il numero complessivo degli
impianti che erogano  G.P.L.  non  superi  il  6%  del  totale  degli
impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso pubblico in
esercizio nella regione.
  2. Puo' essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione per
il  potenziamento  con  G.P.L.  per  ciascuna area di utenza indicata
nell'allegato A che non risulta gia' servita da altro impianto munito
di erogatore/i di G.P.L.
  3. Gli impianti di  distribuzione  di  solo  G.P.L.  devono  essere
realizzati all'esterno della perimetrazione urbana.
  4.  Il  potenziamento  degli  impianti  con  il  G.P.L. puo' essere
autorizzato solo se l'impianto e' situato fuori dalla  perimetrazione
urbana.
  5. Le attrezzature per la erogazione del G P.L. devono essere poste
ad  una distanza dal confine tale che eventuali nuove costruzioni sul
fondi limitrofi non vengano a trovarsi ad una  distanza  inferiore  a
quella prevista dalle vigenti leggi.
  6.  La  distanza  tra  due impianti autorizzati alla erogazione del
G.P.L. misurata lungo il percorso veicolare piu'  breve,  non  potra'
essere inferiore a 15 Km.
  7.  Il  trasferimento  degli  impianti di solo G P.L. e' consentito
solo se avviene all'interno  della  stessa  area  di  utenza  di  cui
all'allegato  A  e  nel  rispetto  della  distanza  di  cui  al comma
precedente, e sempre che la nuova posizione prescelta non  ricada  su
una strada di minore importanza.
  8.  Le  concessioni  per  gli impianti di solo G.P.L. rilasciate ai
sensi del presente articolo non  possono  essere  utilizzate  per  la
richiesta  di  nuove  concessioni  ne'  per il potenziamento di altri
impianti.
  9. Gli impianti  di  solo  G.P.L.  non  possono  essere  potenziati
mediante l'aggiunta di altri prodotti.