Art. 11. I m p i a n t i d i G. P. L. 1. Possono essere rilasciate nuove concessioni per impianti stradali di solo G.P.L., e autorizzazioni per il potenziamento con G.P.L. di impianti esistenti purche' il numero complessivo degli impianti che erogano G.P.L. non superi il 6% del totale degli impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso pubblico in esercizio nella regione. 2. Puo' essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione per il potenziamento con G.P.L. per ciascuna area di utenza indicata nell'allegato A che non risulta gia' servita da altro impianto munito di erogatore/i di G.P.L. 3. Gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. devono essere realizzati all'esterno della perimetrazione urbana. 4. Il potenziamento degli impianti con il G.P.L. puo' essere autorizzato solo se l'impianto e' situato fuori dalla perimetrazione urbana. 5. Le attrezzature per la erogazione del G P.L. devono essere poste ad una distanza dal confine tale che eventuali nuove costruzioni sul fondi limitrofi non vengano a trovarsi ad una distanza inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi. 6. La distanza tra due impianti autorizzati alla erogazione del G.P.L. misurata lungo il percorso veicolare piu' breve, non potra' essere inferiore a 15 Km. 7. Il trasferimento degli impianti di solo G P.L. e' consentito solo se avviene all'interno della stessa area di utenza di cui all'allegato A e nel rispetto della distanza di cui al comma precedente, e sempre che la nuova posizione prescelta non ricada su una strada di minore importanza. 8. Le concessioni per gli impianti di solo G.P.L. rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per la richiesta di nuove concessioni ne' per il potenziamento di altri impianti. 9. Gli impianti di solo G.P.L. non possono essere potenziati mediante l'aggiunta di altri prodotti.