Art. 13. Procedura per il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione di G.P.L. e di metano 1. La domanda intesa ad ottenere la concessione per impianti di G.P.L. o di Metano o l'autorizzazione per il potenziamento degli impianti esistenti con il G.P.L. o il Metano deve essere presentata in quattro copie alla Regione Molise Assessorato al Commercio, entro il termine di sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge e deve indicare: e generalita' ed il domicilio del richiedente; documentazione necessaria per l'accertamento della capacita' tecnica-organizzativa ed economico-finanziaria del richiedente di cui all'art. 8 della presente legge; la localita' in cui il richiedente intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della chilometrica progressiva; il numero degli erogatori che si intendono installare nell'impianto; il tipo degli erogatori da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica; la capacita', in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli erogatori. 2. Alla domanda devono essere uniti: la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto, della posizione degli altri impianti di G.P.L. o di Metano esistenti nel raggio di almeno 20 Km. e della distanza dalla posizione di piu' probabile localizzazione indicata negli allegati A e B; elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto e delle attrezzature. 3. La concessione per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. e di solo Metano puo' essere assentita solo a coloro che abbiano la capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al precedente art. 8. 4. Il Settore regionale competente, entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande indicato al primo comma del presente articolo, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che prevedono la realizzazione degli impianti in un'area gia' provvista e quelle che risultano prive delle indicazioni relative alle generalita' ed al domicilio del richiedente e/o alla ubicazione dell'impianto. 5. I richiedenti che non hanno fornito tutte le indicazioni relative alla costituzione dell'impianto e/o che non abbiano prodotto tutta la documentazione prevista dal presente articolo, vengono invitati a completare la documentazione stessa entro il termine perentorio di sessanta giorni. 6. Le istanze che non sono state completate nel modo e nel termine di cui al comma precedente sono respinte e per ciascuna area di utenza, la Giunta regionale approva una graduatoria delle rimanenti istanze. 7. La graduatoria di cui al comma precedente sara' formata elencando le istanze secondo l'ordine di importanza delle strade sulle quali e' prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di piu' domande che prevedono la realizzazione dell'impianto su strade aventi la stessa importanza, sara' data la priorita' a quella relativa all'impianto che dista meno dal punto piu' vicino del tratto di strada indicato come posizione ideale nell'allegato "A" o dalla posizione indicata nell'allegato "B". Nel caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza cronologica. 8. Si procedera' quindi alla istruttoria delle prime istanze di ciascuna graduatoria. 9. Completata l'istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale rilascia la concessione o l'autorizzazione per il potenziamento. 10. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che non saranno presentate nei termini indicati al precedente comma 1 non vengono prese in considerazione. 11. Le domande che non possono essere accolte vengono respinte ed in tal caso si procedera' alla istruttoria delle pratiche che seguono nella graduatoria. 12. La concessione per la realizzazione di impianti di solo G.P.L. o Metano e le autorizzazioni per il potenziamento degli impianti esistenti mediante l'aggiunta di G.P.L. o Metano in quelle aree di utenza che rimarranno sprovviste in seguito all'applicazione dei criteri contenuti nel presente articolo sara' rilasciata, sempre nel limite di una concessione o autorizzazione per ciascuna area di utenza al primo che ne faccia richiesta nei modi indicati nei commi precedenti e sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8.