Art. 13.
    Procedura per il rilascio delle concessioni per gli impianti
               di distribuzione di G.P.L. e di metano
 
  1.  La  domanda  intesa  ad ottenere la concessione per impianti di
G.P.L. o di Metano o  l'autorizzazione  per  il  potenziamento  degli
impianti  esistenti  con il G.P.L. o il Metano deve essere presentata
in quattro copie alla Regione Molise Assessorato al Commercio,  entro
il  termine  di  sei  mesi dalla data di promulgazione della presente
legge e deve indicare:
   e generalita' ed il domicilio del richiedente;
   documentazione  necessaria  per  l'accertamento  della   capacita'
tecnica-organizzativa ed economico-finanziaria del richiedente di cui
all'art.  8 della presente legge;
   la  localita' in cui il richiedente intende installare l'impianto,
con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e  della
chilometrica progressiva;
   il   numero   degli   erogatori   che   si   intendono  installare
nell'impianto;
   il tipo degli erogatori da  installare,  specificando  i  relativi
estremi  di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di
Verifica Metrica;
   la capacita', in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono
collegati i singoli erogatori.
  2. Alla domanda devono essere uniti:
   la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del
punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto, della posizione degli
altri impianti di G.P.L. o di Metano esistenti nel raggio  di  almeno
20   Km.   e   della  distanza  dalla  posizione  di  piu'  probabile
localizzazione indicata negli allegati A e B;
   elaborati grafici dai quali risulti la  disposizione  planimetrica
dell'impianto e delle attrezzature.
  3.  La concessione per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L.
e di solo Metano puo' essere assentita solo a coloro che  abbiano  la
capacita'  tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria di cui al
precedente art. 8.
  4. Il  Settore  regionale  competente,  entro  novanta  giorni  dal
termine  di  presentazione  delle domande indicato al primo comma del
presente articolo, procede ad  un  esame  preliminare  delle  domande
pervenute,  respingendo  quelle  che prevedono la realizzazione degli
impianti in un'area gia' provvista e quelle che risultano prive delle
indicazioni relative alle generalita' ed al domicilio del richiedente
e/o alla ubicazione dell'impianto.
  5.  I  richiedenti  che  non  hanno  fornito  tutte  le indicazioni
relative alla costituzione dell'impianto e/o che non abbiano prodotto
tutta la  documentazione  prevista  dal  presente  articolo,  vengono
invitati  a  completare  la  documentazione  stessa  entro il termine
perentorio di sessanta giorni.
  6. Le istanze che non sono state completate nel modo e nel  termine
di  cui  al  comma  precedente  sono  respinte e per ciascuna area di
utenza, la Giunta regionale approva una graduatoria  delle  rimanenti
istanze.
  7.  La  graduatoria  di  cui  al  comma  precedente  sara'  formata
elencando le istanze secondo  l'ordine  di  importanza  delle  strade
sulle  quali  e'  prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di
piu' domande che prevedono la realizzazione dell'impianto  su  strade
aventi  la  stessa  importanza,  sara'  data  la  priorita'  a quella
relativa all'impianto che dista meno dal punto piu' vicino del tratto
di strada indicato come posizione ideale nell'allegato  "A"  o  dalla
posizione  indicata  nell'allegato "B". Nel caso di ulteriore parita'
sara' data la precedenza cronologica.
  8. Si procedera' quindi alla istruttoria  delle  prime  istanze  di
ciascuna graduatoria.
  9.  Completata  l'istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale
rilascia la concessione o l'autorizzazione per il potenziamento.
  10. Le  istanze  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente  legge  e  quelle  che  non  saranno  presentate nei termini
indicati al precedente comma 1 non vengono prese in considerazione.
  11. Le domande che non possono essere accolte vengono  respinte  ed
in tal caso si procedera' alla istruttoria delle pratiche che seguono
nella graduatoria.
  12.  La concessione per la realizzazione di impianti di solo G.P.L.
o Metano e le autorizzazioni  per  il  potenziamento  degli  impianti
esistenti  mediante  l'aggiunta  di G.P.L. o Metano in quelle aree di
utenza che rimarranno  sprovviste  in  seguito  all'applicazione  dei
criteri  contenuti nel presente articolo sara' rilasciata, sempre nel
limite di una concessione  o  autorizzazione  per  ciascuna  area  di
utenza  al  primo che ne faccia richiesta nei modi indicati nei commi
precedenti e sia in possesso dei requisiti  previsti  dal  precedente
art. 8.