Art. 16.
                       Impianti ad uso privato
 
  1. Gli impianti per la  distribuzione  di  carburanti  per  uso  di
autotrazione   ubicati,   all'interno   di   stabilimenti,  cantieri,
magazzini  e  simili,   che   siano   destinati   esclusivamente   al
prelevamento  del  carburante  occorrente agli automezzi dell'impresa
non soggetti all'osservanza delle  norme  contenute  nel  regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1971,
n. 1269, ma alla sola  autorizzazione  del  Presidente  della  Giunta
Regionale,  previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli
altri adempimenti eventualmente  necessari  in  base  alla  normativa
vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o di consorzi
di  autotrasportatori,  sono considerati automezzi dell'impresa anche
quelli dei soci,  con  esclusione  degli  automezzi  adibiti  ad  uso
personale.
  3.  L'autorizzazione  deve  contenere  il  divieto  di cessione del
carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza  che
in  caso  di  inosservanza  l'autorizzazione  sara'  revocata,  salva
l'applicazione delle  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  16,  comma
quarto,  del  decreto  legre  26 ottobre 1970, n. 745, cenvertito con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.