Art. 16. Impianti ad uso privato 1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione ubicati, all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa non soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali. 2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o di consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale. 3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sara' revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, del decreto legre 26 ottobre 1970, n. 745, cenvertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.