Art. 17.
                  Prelievo carburanti in recipienti
 
  1. L'Assessore Regionale  competente  provvede  al  rilascio  delle
autorizzazioni  per  il  prelievo  ed  il  trasporto di carburante in
recipienti  per  il  rifornimento  di  macchinari   ed   attrezzature
rifornibili soltanto sul posto di lavoro.
  2.  Le  autorizzazioni  di  cui  al comma precedente possono essere
rilasciate solo in favore di Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e
ditte  iscritte  negli  appositi  albi  della  Camera  di  Commercio,
Industria,  Artigianato  ed Agricoltura, hanno la durata di tre anni,
possono  essere  rinnovate  e  decadono   in   caso   di   cessazione
dell'attivita' delle ditte beneficiarie.
  3.  Il  prelievo  del  carburante  e'  consentito  soltanto  presso
impianti stradali  dotati  di  piazzali  fuoristrada,  predeterminati
dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comando provinciale dei
VV.FF. competente per territorio, ed a condizione che i recipienti ed
il  mezzo  di trasporto impiegato siano conformi alle disposizioni di
cui al D.M. 31 luglio 1984 e successive modifiche.