Art. 17. Prelievo carburanti in recipienti 1. L'Assessore Regionale competente provvede al rilascio delle autorizzazioni per il prelievo ed il trasporto di carburante in recipienti per il rifornimento di macchinari ed attrezzature rifornibili soltanto sul posto di lavoro. 2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate solo in favore di Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e ditte iscritte negli appositi albi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, hanno la durata di tre anni, possono essere rinnovate e decadono in caso di cessazione dell'attivita' delle ditte beneficiarie. 3. Il prelievo del carburante e' consentito soltanto presso impianti stradali dotati di piazzali fuoristrada, predeterminati dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comando provinciale dei VV.FF. competente per territorio, ed a condizione che i recipienti ed il mezzo di trasporto impiegato siano conformi alle disposizioni di cui al D.M. 31 luglio 1984 e successive modifiche.