Art. 21.
                  Commissione regionale consultiva
 
  1. Il Presidente della Giunta Regionale, su designazione degli Enti
ed   Associazioni   interessati,   nomina,   presso  la  Regione,  la
Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del  D.P.C.M.  11  settembre
1989, cosi' composta:
  Presidente:
   Assessore regionale competente, o suo delegato;
  Componenti:
   tre  rappresentanti  delle  Associazioni  di  Societa' petrolifere
operanti nella rete distributiva della Regione,  di  cui  almeno  due
designati dall'E.N.I.;
   un rappresentante designato dall'Associazione dei privati titolari
di  concessioni  o  autorizzazioni  per  l'esercizio  di  impianti di
distribuzione carburanti operanti nella Regione;
   tre rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  a  carattere
nazionale della categoria dei gestori;
   un rappresentante dei lavoratori dipendenti designati dalle OO.SS.
maggiormente rappresentative a livello regionale;
   ingegnere  capo,  o  suo  delegato,  dell'U.T.I.F.  competente per
territorio;
   ingegnere capo, o suo delegato, del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, di ciascuna provincia;
   responsabile del Settore competente della Regione, o suo delegato.
  2. Nel caso in cui gli Enti o le Associazioni di cui al  precedente
comma  non  comunicano  il  nominativo  del  loro  rappresentante nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta e nel caso  in  cui  dette
Associazioni  non  dovessero  essere costituite, la Commissione sara'
nominata senza il rappresentante di tali Enti od Associazioni.
  3. Il Presidente puo' invitare  alle  sedute  della  Commissione  i
Sindaci  o  loro  delegati  dei  Comuni  interessati  alle domande da
esaminare nonche' esperti in materia di distribuzione di carburanti i
quali  non  partecipano   alla   votazione,   ne'   sono   presi   in
considerazione per il calcolo della maggioranza.
  4.  Le  funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da
un dipendente dell'Assessorato  Regionale  al  ramo  di  livello  non
inferiore al VI.
  5.  La  Commissione  dura  in  carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati. In caso di assenze  non  giustificate  a
tre  sedute  consecutive  della  Commissione l'Assessorato competente
invitera' l'Ente o Associazione interessata a sostituire  il  proprio
rappresentante  dichiarato  automaticamente  decaduto,  e  qualora la
nuova designazione non sia effettuata entro trenta  giorni  l'Ente  o
Associazione inadempiente restera' escluso dalla Commissione.
  6.  La  Commissione  esprime  pareri  preventivi non vincolanti sui
provvedimenti che vengono adottati dalla Giunta Regionale di  cui  al
precedente art. 18, con la sola esclusione dei provvedimenti relativi
agli impianti ad uso privato, e, se richiesto dal Presidente, esprime
pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.
  7.  L'ordine  del  giorno  deve  essere  inviato  ai  componenti la
Commissione almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.
  8. In caso di impedimento  i  componenti  nominati  dal  Presidente
della  Giunta  Regionale possono delegare persone di loro fiducia per
la partecipazione alle sedute della Commissione.
  9. Le sedute della Commissione sono valide con  la  presenza  della
maggioranza  dei  componenti  e le deliberazioni sono adottate con il
voto della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parita' il
voto del Presidente vale doppio.
  10. Ai componenti la Commissione ed a coloro  che  intervengono  ai
sensi   del   precedente  comma  3,  con  esclusione  dei  dipendenti
regionali, e' corrisposto un gettore di presenza oltre  le  spese  di
viaggio,  se  dovute,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge
regionale  7  agosto  1972,  n.  11  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  11.  Per i dipendenti regionali, compreso il segretario, si applica
il disposto dell'art. 78 delle leggi regionali 31  agosto  1974,  nn.
11 e 12 e successive modifiche ed integrazioni.