Art. 21. Commissione regionale consultiva 1. Il Presidente della Giunta Regionale, su designazione degli Enti ed Associazioni interessati, nomina, presso la Regione, la Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, cosi' composta: Presidente: Assessore regionale competente, o suo delegato; Componenti: tre rappresentanti delle Associazioni di Societa' petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno due designati dall'E.N.I.; un rappresentante designato dall'Associazione dei privati titolari di concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti operanti nella Regione; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori; un rappresentante dei lavoratori dipendenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale; ingegnere capo, o suo delegato, dell'U.T.I.F. competente per territorio; ingegnere capo, o suo delegato, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di ciascuna provincia; responsabile del Settore competente della Regione, o suo delegato. 2. Nel caso in cui gli Enti o le Associazioni di cui al precedente comma non comunicano il nominativo del loro rappresentante nel termine di sessanta giorni dalla richiesta e nel caso in cui dette Associazioni non dovessero essere costituite, la Commissione sara' nominata senza il rappresentante di tali Enti od Associazioni. 3. Il Presidente puo' invitare alle sedute della Commissione i Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati alle domande da esaminare nonche' esperti in materia di distribuzione di carburanti i quali non partecipano alla votazione, ne' sono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza. 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessorato Regionale al ramo di livello non inferiore al VI. 5. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di assenze non giustificate a tre sedute consecutive della Commissione l'Assessorato competente invitera' l'Ente o Associazione interessata a sostituire il proprio rappresentante dichiarato automaticamente decaduto, e qualora la nuova designazione non sia effettuata entro trenta giorni l'Ente o Associazione inadempiente restera' escluso dalla Commissione. 6. La Commissione esprime pareri preventivi non vincolanti sui provvedimenti che vengono adottati dalla Giunta Regionale di cui al precedente art. 18, con la sola esclusione dei provvedimenti relativi agli impianti ad uso privato, e, se richiesto dal Presidente, esprime pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti. 7. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti la Commissione almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. 8. In caso di impedimento i componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale possono delegare persone di loro fiducia per la partecipazione alle sedute della Commissione. 9. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parita' il voto del Presidente vale doppio. 10. Ai componenti la Commissione ed a coloro che intervengono ai sensi del precedente comma 3, con esclusione dei dipendenti regionali, e' corrisposto un gettore di presenza oltre le spese di viaggio, se dovute, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. 11. Per i dipendenti regionali, compreso il segretario, si applica il disposto dell'art. 78 delle leggi regionali 31 agosto 1974, nn. 11 e 12 e successive modifiche ed integrazioni.