Art. 22.
                     Norme transitorie e finali
 
  1.  I  titolari  dei decreti di concessione di impianti esistenti e
funzionanti o per i quali sia stato emesso regolare provvedimento  di
sospensione  dell'attivita'  che  non  abbiano  presentato domanda di
rinnovo della concessione o l'abbiano presentata  fuori  dai  termini
previsti,  possono  godere di un provvedimento di sanatoria solo agli
effetti della presentazione della domanda  purche'  regolarizzino  la
loro  posizione  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente  legge.  Detta  sanatoria  ha  carattere  di  assoluta
straordinarieta' e non potra' essere ripetuta.
  2.  Le  autorizazzioni  per impianti di erogazione di carburanti ad
uso privato rilasciate prima dell'entrata in  vigore  della  presente
legge  scadranno  il  31  dicembre  1996, salvo che nel provvedimento
autorizzativo sia stabilita una validita' inferiore.
  3. Trascorso un anno dall'approvazione  della  presente  legge,  le
tabelle A e B ad essa allegate potranno, ove ne ricorrono le ragioni,
essere  modificate  con  atto amministrativo dal Consiglio Regionale,
sentita la Commissione consiliare competente.
 
                               Art 23.
                             R i n v i o
 
  1.  Per  quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel  D.L.  26  ottobre  1970,
convertito,  con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034;
nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n.  208  e  successive  modifiche;  nella
legge  28  luglio  1971, n. 558; nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
nelle direttive del Governo impartite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 e le norme richiamate dalle fonti sopracitate.