Art. 22. Norme transitorie e finali 1. I titolari dei decreti di concessione di impianti esistenti e funzionanti o per i quali sia stato emesso regolare provvedimento di sospensione dell'attivita' che non abbiano presentato domanda di rinnovo della concessione o l'abbiano presentata fuori dai termini previsti, possono godere di un provvedimento di sanatoria solo agli effetti della presentazione della domanda purche' regolarizzino la loro posizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta sanatoria ha carattere di assoluta straordinarieta' e non potra' essere ripetuta. 2. Le autorizazzioni per impianti di erogazione di carburanti ad uso privato rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge scadranno il 31 dicembre 1996, salvo che nel provvedimento autorizzativo sia stabilita una validita' inferiore. 3. Trascorso un anno dall'approvazione della presente legge, le tabelle A e B ad essa allegate potranno, ove ne ricorrono le ragioni, essere modificate con atto amministrativo dal Consiglio Regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Art 23. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 26 ottobre 1970, convertito, con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034; nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e successive modifiche; nella legge 28 luglio 1971, n. 558; nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269; nelle direttive del Governo impartite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le norme richiamate dalle fonti sopracitate.