Art. 4.
                    Impianti di pubblica utilita'
 
  1.  Un  impianto  di  distribuzione  automatica  di  carburanti  e'
considerato di interesse pubblico se dista  piu'  di  15  chilometri,
misurati  lungo  il  percorso  veicolare  piu'  breve, da altri punti
vendita e trattasi di unico punto vendita nel comune.