Art. 5. Nuove concessioni 1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, esclusi gli impianti di solo G.P.L. e/o di metano per i quali valgono le disposizioni contenute nei successivi artt. 11, 12 e 13 della presente legge, possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti situati nel territorio regionale, installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti nei dodici mesi antecedenti la data della domanda, oppure impianti non in esercizio per i quali la sospensione dell'attivita' sia stata regolarmente autorizzata), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento da completare prima della messa in funzione del nuovo impianto. 2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le concessioni relative agli impianti di pubblica utilita' definiti al precedente art. 4. 3. La domanda intesa ad ottenere la concessione di cui al precedente comma 1 deve essere presentata in quattro copie alla regione Molise Assessorato al Commercio, e deve indicare: le generalita' ed il domicilio del richiedente; gli estremi delle concessioni alle quali il richiedente intende rinunciare ai sensi del precedente comma; la localita' in cui il richiedente intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della distanza chilometrica; i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione; il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto; il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica; la capacita', in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici; le quantita' massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante in confezioni sigillate che il richiedente intende detenere presso l'impianto. 4. Alla domanda devono essere uniti: la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto e della posizione degli altri impianti esistenti nel raggio di almeno 15 Km; elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto e delle attrezzature. 5. I nuovi impianti di distribuzione automatica di carburanti ubicati all'esterno della perimetrazione urbana, devono avere un piazzale di almeno 2.000 mq. e devono essere ad una distanza, misurata lungo il percorso veicolare piu' breve, di almeno 10 Km da altri impianti preesistenti se gli impianti sono situati sullo stesso lato della strada e di 5 Km se gli impianti sono situati sui lati opposti. 6. All'interno della perimetrazione urbana, i nuovi impianti devono avere un piazzale di almeno 200 mq e possono essere installati solo su aree ritenute idonee dal Comune, osservando una distanza minima di almeno 100 m da altro impianto esistente. 7. Le domande incomplete della documentazione indicata nel presente articolo devono essere completate entro 60 giorni dalla data della richiesta da parte del competente Ufficio della Regione. 8. Nel caso di piu' domande per la installazione di nuovi impianti su posizioni tra loro incompatibili ai sensi della presente legge, presentate nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della prima istanza, sara' data priorita' alla richiesta relativa all'impianto con un maggior numero di prodotti petroliferi e in caso di parita' sara' preferita l'istanza relativa all'impianto che ha il piazzale piu' grande. In caso di ulteriore parita' sara' seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domanda. 9. Le domande che non vengono completate nel termine stabilito al precedente comma 7 non saranno prese in considerazione al fini del precedente comma 8.