Art. 5.
                          Nuove concessioni
 
  1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione automatica di carburanti, esclusi  gli  impianti  di
solo  G.P.L.  e/o  di  metano  per  i  quali  valgono le disposizioni
contenute nei successivi artt. 11, 12  e  13  della  presente  legge,
possono  essere  rilasciate  solo previa rinuncia alla concessione di
due  impianti  situati  nel  territorio   regionale,   installati   e
funzionanti  (erogazione  effettiva  di  carburanti  nei  dodici mesi
antecedenti la data della domanda, oppure impianti non  in  esercizio
per  i  quali  la  sospensione  dell'attivita' sia stata regolarmente
autorizzata), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale,  e
previo impegno al loro smantellamento da completare prima della messa
in funzione del nuovo impianto.
  2.  Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le
concessioni relative agli impianti di pubblica utilita'  definiti  al
precedente art. 4.
  3.  La  domanda  intesa  ad  ottenere  la  concessione  di  cui  al
precedente comma 1 deve  essere  presentata  in  quattro  copie  alla
regione Molise Assessorato al Commercio, e deve indicare:
   le generalita' ed il domicilio del richiedente;
   gli  estremi  delle  concessioni alle quali il richiedente intende
rinunciare ai sensi del precedente comma;
   la localita' in cui il richiedente intende installare  l'impianto,
con  l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della
distanza chilometrica;
   i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;
   il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi  automatici  che
si intendono installare nell'impianto;
   il  tipo  degli  apparecchi automatici da installare, specificando
relativi  estremi  di  approvazione  del  Ministero  dell'interno   e
dell'Ufficio di Verifica Metrica;
   la capacita', in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono
collegati i singoli apparecchi automatici;
   le quantita' massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante
in  confezioni  sigillate  che il richiedente intende detenere presso
l'impianto.
  4. Alla domanda devono essere uniti:
   la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del
punto prescelto per  l'ubicazione  dell'impianto  e  della  posizione
degli altri impianti esistenti nel raggio di almeno 15 Km;
   elaborati  grafici  dai quali risulti la disposizione planimetrica
dell'impianto e delle attrezzature.
  5. I nuovi  impianti  di  distribuzione  automatica  di  carburanti
ubicati  all'esterno  della  perimetrazione  urbana,  devono avere un
piazzale di almeno  2.000  mq.  e  devono  essere  ad  una  distanza,
misurata  lungo  il percorso veicolare piu' breve, di almeno 10 Km da
altri impianti preesistenti se gli impianti sono situati sullo stesso
lato della strada e di 5 Km se gli impianti  sono  situati  sui  lati
opposti.
  6. All'interno della perimetrazione urbana, i nuovi impianti devono
avere  un  piazzale di almeno 200 mq e possono essere installati solo
su aree ritenute idonee dal Comune, osservando una distanza minima di
almeno 100 m da altro impianto esistente.
  7. Le domande incomplete della documentazione indicata nel presente
articolo devono essere completate entro 60 giorni  dalla  data  della
richiesta da parte del competente Ufficio della Regione.
  8.  Nel caso di piu' domande per la installazione di nuovi impianti
su posizioni tra loro incompatibili ai sensi  della  presente  legge,
presentate  nel  termine di trenta giorni dalla data di presentazione
della prima istanza, sara' data  priorita'  alla  richiesta  relativa
all'impianto  con un maggior numero di prodotti petroliferi e in caso
di parita' sara' preferita l'istanza relativa all'impianto che ha  il
piazzale  piu'  grande.  In  caso  di ulteriore parita' sara' seguito
l'ordine cronologico di presentazione delle domanda.
  9. Le domande che non vengono completate nel termine  stabilito  al
precedente  comma  7  non saranno prese in considerazione al fini del
precedente comma 8.