Art. 6.
                            R i n n o v i
 
  1. Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, la
data di scadenza viene desunta  da  quella  del  decreto  originario,
salvo  che  in  eventuali  successivi provvedimenti tale data risulti
esplicitamente posticipata.
  2. La domanda per  ottenere  il  rinnovo  della  concessione  o  il
rinnovo  e  la  conversione dell'autorizzazione in concessione devono
essere presentate alla regione Molise Assessorato al Commercio almeno
sei mesi prima della scadenza del provvedimento di cui si  chiede  il
rinnovo e non prima di 18 mesi da tale scadenza.
  3. Alla domanda di rinnovo della concessione dovra' essere allegata
la  licenza  U.T.I.F.  dalla  quale  risulti  che l'impianto e' stato
gestito per  almeno  cinque  anni  direttamente  dal  concessionario,
oppure   la   documentazione   atta   a   dimostrare   la   capacita'
tecnico-organizzativa a ed economico-finanziaria del concessionario.
  4. Alla domanda dovra' essere allegata, inoltre, una dichiarazione,
a firma di tecnico abilitato,  dalla  quale  risulti  la  conformita'
dell'impianto  elettrico  e  di  messa a terra alle norme C.E.I. e la
tenuta a pressione dei serbatoi.
  5. Non sono rinnovabili le concessioni intestate a  soggetti  privi
della      sperimentata,      ovvero      comprovabile,     capacita'
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire
la continuita' e regolarita' nell'espletamento del pubblico  servizio
di  distribuzione  di  carburanti,  a  meno che il concessionario non
dimostri di  aver  condotto  direttamente  l'impianto  nei  tre  anni
precedenti la scadenza della concessione.
  6.  I  requisiti  relativi  alla capacita' tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria di cui al  precedente  comma  saranno  valutati
secondo i criteri indicati al successivo art. 8.
  7.  Il  rilascio  dei  provvedimenti di rinnovo e' sempre preceduto
dall'accertamento  della   idoneita'   tecnica   delle   attrezzature
dell'impianto   risultante  da  verbale  di  collaudo  redatto  dalla
Commissione di cui al successivo art. 20.
  8. Nel caso in cui l'impianto non sia munito di piazzale idoneo  ad
evitare  che  i  rifornimenti  di  carburante  avvengano  sulla  sede
stradale e nel caso in cui le attrezzature  dell'impianto  ostacolino
la  visuale  di  beni  di particolare interesse storico culturale, il
provvedimento  di  rinnovo  della  concessione  e'  condizionato   al
trasferimento  dell'impianto  in  altra zona dello stesso comune, che
dovra' essere effettuato entro i cinque anni successivi alla data  di
notifica dell'obbligo di trasferimento.
  9.   Nel   caso  in  cui  siano  necessarie  opere  di  adeguamento
dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza,  il  provvedimento  di
rinnovo  deve  contenere l'obbligo da parte dalla ditta di effettuare
tali opere ed il termine, non superiore ad un anno, entro il quale  i
lavori devono essere ultimati, pena la decadenza della concessione.
  10.  I  lavori  di cui al comma precedente devono essere collaudati
dalla commissione di cui al successivo art. 20.
  11. I titolari di autorizzazioni  o  concessioni  per  impianti  di
distribuzione  automatica  di carburanti che entro i termini previsti
dal secondo comma del presente articolo non presentano la domanda per
la nuova concessione o che, avendola presentata,  non  la  ottengano,
possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza
della  concessione  ovvero  fino  alla  scadenza  dell'autorizzazione
provvisoria di cui al successivo art. 7.
  12. Non  sono  rinnovabili  le  concessioni  relative  ad  impianti
situati  nei  centri  storici,  se  incompatibili  con  la  normativa
urbanistica e se le stesse  non  sono  in  regola  con  la  normativa
vigente in materia di licenze di accesso.
  13.  I  provvedimenti  di rinnovo della concessione sono rilasciati
dal Presidente della Giunta Regionale previa acquisizione dei  pareri
del Comune, del Comando Provinciale dei VV.FF. e dell'Ufficio Tecnico
di Finanze (U.T.F.) competente e dell'ente proprietario della strada.