Art. 6. R i n n o v i 1. Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata. 2. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione o il rinnovo e la conversione dell'autorizzazione in concessione devono essere presentate alla regione Molise Assessorato al Commercio almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede il rinnovo e non prima di 18 mesi da tale scadenza. 3. Alla domanda di rinnovo della concessione dovra' essere allegata la licenza U.T.I.F. dalla quale risulti che l'impianto e' stato gestito per almeno cinque anni direttamente dal concessionario, oppure la documentazione atta a dimostrare la capacita' tecnico-organizzativa a ed economico-finanziaria del concessionario. 4. Alla domanda dovra' essere allegata, inoltre, una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti la conformita' dell'impianto elettrico e di messa a terra alle norme C.E.I. e la tenuta a pressione dei serbatoi. 5. Non sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuita' e regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti, a meno che il concessionario non dimostri di aver condotto direttamente l'impianto nei tre anni precedenti la scadenza della concessione. 6. I requisiti relativi alla capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al precedente comma saranno valutati secondo i criteri indicati al successivo art. 8. 7. Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo e' sempre preceduto dall'accertamento della idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto risultante da verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 20. 8. Nel caso in cui l'impianto non sia munito di piazzale idoneo ad evitare che i rifornimenti di carburante avvengano sulla sede stradale e nel caso in cui le attrezzature dell'impianto ostacolino la visuale di beni di particolare interesse storico culturale, il provvedimento di rinnovo della concessione e' condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona dello stesso comune, che dovra' essere effettuato entro i cinque anni successivi alla data di notifica dell'obbligo di trasferimento. 9. Nel caso in cui siano necessarie opere di adeguamento dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo da parte dalla ditta di effettuare tali opere ed il termine, non superiore ad un anno, entro il quale i lavori devono essere ultimati, pena la decadenza della concessione. 10. I lavori di cui al comma precedente devono essere collaudati dalla commissione di cui al successivo art. 20. 11. I titolari di autorizzazioni o concessioni per impianti di distribuzione automatica di carburanti che entro i termini previsti dal secondo comma del presente articolo non presentano la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza della concessione ovvero fino alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 7. 12. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso. 13. I provvedimenti di rinnovo della concessione sono rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale previa acquisizione dei pareri del Comune, del Comando Provinciale dei VV.FF. e dell'Ufficio Tecnico di Finanze (U.T.F.) competente e dell'ente proprietario della strada.