Art. 7. Esercizio provvisorio 1. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Ditta, non dovesse essere possibile l'emissione del provvedimento di rinnovo entro il termine di scadenza della concessione previo accertamento della idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto da parte della commissione di cui al successivo art. 20, puo' essere autorizzato, dal Presidente della Giunta Regionale, l'esercizio provvisorio dell'impianto. 2. L'esercizio provvisorio ha la durata massima di tre anni e puo' essere rinnovato solo se persistono le cause non imputabili alla ditta.