Art. 7.
                        Esercizio provvisorio
 
  1.  Nel  caso  in  cui,  per  cause  non imputabili alla Ditta, non
dovesse essere possibile l'emissione  del  provvedimento  di  rinnovo
entro  il  termine  di scadenza della concessione previo accertamento
della idoneita' tecnica delle  attrezzature  dell'impianto  da  parte
della   commissione  di  cui  al  successivo  art.  20,  puo'  essere
autorizzato,  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale,  l'esercizio
provvisorio dell'impianto.
  2.  L'esercizio provvisorio ha la durata massima di tre anni e puo'
essere rinnovato solo se persistono  le  cause  non  imputabili  alla
ditta.