Art. 8. Criteri per la valutazione della capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 1. Hanno la capacita' tecnico organizzativa ed economico finanziaria necessaria a garantire la continuita' e regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti: a) i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli oli minerali per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonche' per impianti stradali con serbatoi aventi una capacita' complessiva superiore a 500 mc.; b) i soggetti che: abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. Nel caso di societa' o ente, detto requisito dell'eta' e' riferito al rappresentante legale; siano cittadini italiani o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea oppure societa' avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persone fisica o giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiani all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; non si trovino in una delle condizioni indicate all'art. 7 del D.P.R. 17 ottobre 1971 n. 1269; abbiano operato da almeno tre anni nel settore della distribuzione dei carburanti; abbiano la disponibilita' di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto: oppure che siano proprietari delle attrezzature fisse e mobili di almeno tre impianti; abbiano la possibilita' di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto; in caso di subentro a causa di decesso la concessione puo' essere rilasciata a soggetti di cui sia accertata la continuita' dell'esercizio di attivita' di distribuzione di carburanti.