Art. 8.
  Criteri per la valutazione della capacita' tecnico-organizzativa
                      ed economico-finanziaria
 
  1.   Hanno   la   capacita'   tecnico  organizzativa  ed  economico
finanziaria necessaria  a  garantire  la  continuita'  e  regolarita'
nell'espletamento   del   pubblico   servizio   di  distribuzione  di
carburanti:
   a) i titolari di concessioni per il trattamento industriale  degli
oli   minerali   per  depositi  costieri,  per  depositi  interni  di
carburante  per  autotrazione  nonche'  per  impianti  stradali   con
serbatoi aventi una capacita' complessiva superiore a 500 mc.;
   b) i soggetti che:
    abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'.  Nel caso di
societa'  o  ente,  detto  requisito   dell'eta'   e'   riferito   al
rappresentante legale;
    siano  cittadini  italiani  o  ente  italiano o degli altri Stati
membri della Comunita' economica europea oppure  societa'  avente  la
sede  sociale  in Italia o nei predetti Stati oppure persone fisica o
giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli
enti  e  le  societa'  italiani   all'esercizio   dell'attivita'   di
distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
    non  si  trovino  in una delle condizioni indicate all'art. 7 del
D.P.R. 17 ottobre 1971 n. 1269;
    abbiano  operato  da  almeno   tre   anni   nel   settore   della
distribuzione dei carburanti;
    abbiano   la   disponibilita'   di   mezzi   finanziari  adeguati
all'importanza dell'impianto:  oppure  che  siano  proprietari  delle
attrezzature fisse e mobili di almeno tre impianti;
    abbiano la possibilita' di disporre della fornitura di carburanti
per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
    in caso di subentro a causa di decesso la concessione puo' essere
rilasciata   a   soggetti   di   cui  sia  accertata  la  continuita'
dell'esercizio di attivita' di distribuzione di carburanti.