Art. 9
                            Potenziamenti
 
  1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto  di  distribuzione
esistente   e   la   installazione  di  apparecchiature  self-service
prepagamento  possono  essere  autorizzate   previa   rinuncia   alla
concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione
effettiva  di  carburanti  negli ultimi dodici mesi), oppure impianti
non in esercizio per i quali la sospensione dell'attivita' sia  stata
regolarmente  autorizzata  e  previo impegno al suo smantellamento da
completarsi prima della messa in funzione delle attrezzature  oggetto
del potenziamento.  Per il potenziamento degli impianti con il G.P.L.
valgono  le  disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  seguenti  del
successivo art. 11, fermo restando l'obbligo della  rinuncia  ad  una
concessione  nel  caso  in  cui  l'autorizzazione venga rilasciata in
aggiunta al limite massimo del  6%,  previsto  dal  primo  comma  del
successivo  art.  11  o nel caso in cui l'impianto sia situato in una
zona gia' servita. Il potenziamento di un impianto esistente richiede
sempre la rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e
funzionante, sia che il potenziamento avvenga con  l'aggiunta  di  un
solo  prodotto  che  di  piu'  prodotti, ivi compreso il self-service
prepagamento. Nel caso di domande non contestuali ogni richiesta deve
essere accompagnata dalla rinuncia ad un impianto esistente.
  2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma,  le
concessioni  relative  agli  impianti  di pubblica utilita' di cui al
precedente art. 4.
  3. Le limitazioni di cui al precedente primo comma non valgono  per
la  benzina  priva  di  piombo,  la cui erogazione deve essere sempre
autorizzata e per il metano ancorche' la  erogazione  sia  effettuata
per  mezzo  di  nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal
punto  di  vista  della  sicurezza  ed  autorizzate   con   specifico
provvedimento  che  potra'  essere  rilasciato  nei  limiti  e con le
modalita' stabilite ai successivi artt. 12 e 13.