Art. 9 Potenziamenti 1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente e la installazione di apparecchiature self-service prepagamento possono essere autorizzate previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi), oppure impianti non in esercizio per i quali la sospensione dell'attivita' sia stata regolarmente autorizzata e previo impegno al suo smantellamento da completarsi prima della messa in funzione delle attrezzature oggetto del potenziamento. Per il potenziamento degli impianti con il G.P.L. valgono le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti del successivo art. 11, fermo restando l'obbligo della rinuncia ad una concessione nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata in aggiunta al limite massimo del 6%, previsto dal primo comma del successivo art. 11 o nel caso in cui l'impianto sia situato in una zona gia' servita. Il potenziamento di un impianto esistente richiede sempre la rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante, sia che il potenziamento avvenga con l'aggiunta di un solo prodotto che di piu' prodotti, ivi compreso il self-service prepagamento. Nel caso di domande non contestuali ogni richiesta deve essere accompagnata dalla rinuncia ad un impianto esistente. 2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le concessioni relative agli impianti di pubblica utilita' di cui al precedente art. 4. 3. Le limitazioni di cui al precedente primo comma non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata e per il metano ancorche' la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento che potra' essere rilasciato nei limiti e con le modalita' stabilite ai successivi artt. 12 e 13.