Art. 10.
          Istruzione pubblica, asili nido e scuole materne
 
  1.  Nell'ambito  degli asili nido e delle scuole materne il diritto
di sciopero e' limitato a tre intere  giornate  lavorative  nell'arco
dell'anno  scolastico.  Sono  inoltre  consentiti  scioperi  di breve
durata a partire dalle ore dodici e fino ad un massimo di ventuno ore
nell'arco dell'anno scolastico.
  2. Per il personale insegnante ed equiparato delle  scuole  per  la
formazione  professionale, per l'addestramento professionale agricolo
e dell'assistenza scolastica a favore dei portatori di handicaps,  il
diritto  di  sciopero  e'  limitato  a  tre  giornate. E' consentito,
inoltre, lo sciopero di  cinque  mezze  giornate,  la  mattina  o  il
pomeriggio.
  3.  La chiusura dei servizi di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare
tre intere giornate e  ventuno  ore  lavorative  nell'arco  dell'anno
scolastico.
  4.  Durante  gli  scrutini  e gli esami finali il personale addetto
deve astenersi dallo sciopero.
  5. Il personale insegnante ed equiparato e' tenuto a comunicare  la
propria  adesione allo sciopero alla direzione di appartenenza entro,
le ore undici del giorno di insegnamento precedente  a  quello  dello
sciopero.