Art. 10. Istruzione pubblica, asili nido e scuole materne 1. Nell'ambito degli asili nido e delle scuole materne il diritto di sciopero e' limitato a tre intere giornate lavorative nell'arco dell'anno scolastico. Sono inoltre consentiti scioperi di breve durata a partire dalle ore dodici e fino ad un massimo di ventuno ore nell'arco dell'anno scolastico. 2. Per il personale insegnante ed equiparato delle scuole per la formazione professionale, per l'addestramento professionale agricolo e dell'assistenza scolastica a favore dei portatori di handicaps, il diritto di sciopero e' limitato a tre giornate. E' consentito, inoltre, lo sciopero di cinque mezze giornate, la mattina o il pomeriggio. 3. La chiusura dei servizi di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare tre intere giornate e ventuno ore lavorative nell'arco dell'anno scolastico. 4. Durante gli scrutini e gli esami finali il personale addetto deve astenersi dallo sciopero. 5. Il personale insegnante ed equiparato e' tenuto a comunicare la propria adesione allo sciopero alla direzione di appartenenza entro, le ore undici del giorno di insegnamento precedente a quello dello sciopero.