Art. 12. Servizio di custodia del patrimonio provinciale 1. I custodi possono esercitare il diritto di sciopero previa consegna delle chiavi ai competenti superiori. I custodi che svolgono anche indispensabili funzioni di vigilanza devono astenersi dallo sciopero. 2. Il personale addetto al servizio di portineria dei palazzi provinciali per i quali e' stato istituito il servizio di reperibilita' deve astenersi dallo sciopero. 3. Il personale di portineria ed i bidelli delle scuole devono astenersi dallo sciopero qualora al loro servizio sia collegato anche un indispensabile servizio di vigilanza dell'immobile scolastico.