Art. 12.
           Servizio di custodia del patrimonio provinciale
 
  1.  I  custodi  possono  esercitare  il  diritto di sciopero previa
consegna delle chiavi ai competenti superiori. I custodi che svolgono
anche indispensabili funzioni di  vigilanza  devono  astenersi  dallo
sciopero.
  2.  Il  personale  addetto  al  servizio  di portineria dei palazzi
provinciali  per  i  quali  e'  stato  istituito   il   servizio   di
reperibilita' deve astenersi dallo sciopero.
  3.  Il  personale  di  portineria  ed i bidelli delle scuole devono
astenersi dallo sciopero qualora al loro servizio sia collegato anche
un indispensabile servizio di vigilanza dell'immobile scolastico.