Art. 15. Servizio stradale 1. In caso di sciopero, entra in funzione il servizio di reperibilita' previsto per le giornate non lavorative. In caso di interruzione del servizio di reperibilita' per ragioni di servizio, e' interrotto anche lo sciopero. 2. In caso di calamita', lo sciopero e' comunque interrotto. 3. Qualora si rendano necessari lavori urgenti, indispensabili per ragioni di sicurezza stradale, ovvero quando si verifichi l'interruzione al traffico di una strada, il direttore dell'ufficio tecnico competente puo', con atto formale, precettare personale scioperante.