Art. 15.
                          Servizio stradale
 
  1.  In  caso  di  sciopero,  entra  in  funzione  il  servizio   di
reperibilita'  previsto  per  le  giornate non lavorative. In caso di
interruzione del servizio di reperibilita' per ragioni  di  servizio,
e' interrotto anche lo sciopero.
  2. In caso di calamita', lo sciopero e' comunque interrotto.
  3.  Qualora si rendano necessari lavori urgenti, indispensabili per
ragioni  di  sicurezza   stradale,   ovvero   quando   si   verifichi
l'interruzione  al  traffico di una strada, il direttore dell'ufficio
tecnico competente  puo',  con  atto  formale,  precettare  personale
scioperante.