Art. 16.
      Servizio di assistenza in convitti e strutture abitative
 
  1.  Nei  convitti  provinciali,  in  caso  di sciopero, deve essere
garantito il servizio di vigilanza. Fino a trentanove  convittori  il
relativo  servizio  deve essere garantito da una persona ed a partire
da quaranta convittori da  due  persone.  Lo  stesso  contingente  di
personale deve garantire il servizio di cucina.
  2.  Nelle strutture abitative e nei laboratori protetti dei servizi
sociali  deve  essere  pienamente  garantito,  tramite  il  personale
addetto  ai  servizi relativi, il servizio di assistenza a coloro che
sono  alloggiati  permanentemente  nelle  strutture  medesime,  senza
periodico  rientro  mensile  presso  familiari  o parenti. In caso di
sciopero di breve durata, deve comunque essere  garantita,  da  parte
del  personale  assegnato  alle  strutture  abitative o ai laboratori
protetti, l'assistenza a tutti coloro che alloggiano nelle  strutture
medesime.
  3.  Il  personale  addetto  alle  strutture  abitative  dei servizi
sociali  e  agli  istituti  assistenziali  minorili  deve   avvertire
l'amministrazione  dell'adesione  allo sciopero almeno quattro giorni
prima dello stesso.
  4. Il personale  addetto  ai  laboratori  protetti  deve  avvertire
l'amministrazione dell'adesione allo sciopero entro le ore undici del
giorno  lavorativo precedente. L'esercizio del diritto di sciopero e'
consentito nei limiti indicati dall'art. 10, commi 1 e 2.