Art. 17. Pagamento delle prestazioni di assistenza sociale e degli stipendi 1. Nelle giornate in cui devono svolgersi le ultime operazioni per il pagamento degli stipendi e delle prestazioni di assistenza sociale, il personale coinvolto direttamente in tali operazioni deve astenersi dallo sciopero. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 14 aprile 1994 Il Presidente della Giunta Provinciale DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1994 Registro 11, foglio 62 - MARINARO.