Art. 17.
 Pagamento delle prestazioni di assistenza sociale e degli stipendi
 
  1. Nelle giornate in cui devono svolgersi le ultime operazioni  per
il  pagamento  degli  stipendi  e  delle  prestazioni  di  assistenza
sociale, il personale coinvolto direttamente in tali operazioni  deve
astenersi dallo sciopero.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 14 aprile 1994
               Il Presidente della Giunta Provinciale
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1994
Registro 11, foglio 62 - MARINARO.