Art. 2. Preavviso dello sciopero 1. Al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza di informare gli utenti, di organizzare i servizi indispensabili ed allo scopo ulteriore di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, lo sciopero deve essere preannunciato all'amministrazione almeno quindici giorni prima. Nel preavviso devono essere indicate la durata dello sciopero e le singole categorie di personale interessate. 2. In caso di sciopero generale nazionale, che interessa tutto il mondo del lavoro, non e' richiesto il preavviso di cui al comma 1. Se lo sciopero nazionale e' limitato al pubblico impiego, le organizzazioni sindacali del personale provinciale possono aderire allo sciopero mediante apposito preavviso, da recapitare all'amministrazione entro il secondo giorno successivo al preavviso dello sciopero nazionale e comunque almeno tredici giorni prima dello sciopero. 3. L'amministrazione e' tenuta a comunicare agli utenti a mezzo della stampa almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero quali servizi ne siano coinvolti e quali servizi alternativi vengano predisposti.