Art. 2.
                      Preavviso dello sciopero
 
  1.  Al  fine  di  consentire all'amministrazione di appartenenza di
informare gli utenti, di organizzare i servizi indispensabili ed allo
scopo ulteriore di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi  di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di
servizi   alternativi,   lo   sciopero   deve   essere  preannunciato
all'amministrazione  almeno  quindici  giorni  prima.  Nel  preavviso
devono  essere  indicate  la  durata  dello  sciopero  e  le  singole
categorie di personale interessate.
  2. In caso di sciopero generale nazionale, che interessa  tutto  il
mondo del lavoro, non e' richiesto il preavviso di cui al comma 1. Se
lo   sciopero   nazionale   e'   limitato  al  pubblico  impiego,  le
organizzazioni sindacali del personale  provinciale  possono  aderire
allo    sciopero   mediante   apposito   preavviso,   da   recapitare
all'amministrazione entro il secondo giorno successivo  al  preavviso
dello sciopero nazionale e comunque almeno tredici giorni prima dello
sciopero.
  3.  L'amministrazione  e'  tenuta  a comunicare agli utenti a mezzo
della stampa almeno cinque giorni prima  dell'inizio  dello  sciopero
quali  servizi ne siano coinvolti e quali servizi alternativi vengano
predisposti.