Art. 3.
                      Scioperi di breve durata
 
  1. Nell'ambito dei servizi di  cui  all'art.  6,  gli  scioperi  di
durata  inferiore  all'orario  di  servizio  giornaliero sono ammessi
solamente qualora l'inizio o la fine dello  sciopero  coincidano  con
l'inizio o con la fine dell'orario di funzionamento del servizio.