Art. 4. Trattenute per scioperi brevi 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti. 2. In caso di sciopero di breve durata, che produca effetti maggiori o piu' prolungati rispetto al periodo di interruzione del lavoro, la trattenuta si applica per l'intera giornata lavorativa, sentite le organizzazioni sindacali. 3. Per il personale insegnante della formazione professionale e della formazione professionale agricola, la trattenuta di cui al comma 1 e' aumentata per ogni ora di insegnamento teorico per il coefficiente 1,9 e per ogni ora di insegnamento pratico per il coefficiente 1,46.