Art. 4.
                    Trattenute per scioperi brevi
 
  1.  Per  gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le trattenute sulle retribuzioni sono limitate  all'effettiva  durata
dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e'
pari alla misura oraria degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
  2.  In  caso  di  sciopero  di  breve  durata,  che produca effetti
maggiori o piu' prolungati rispetto al periodo  di  interruzione  del
lavoro,  la  trattenuta  si applica per l'intera giornata lavorativa,
sentite le organizzazioni sindacali.
  3. Per il personale insegnante  della  formazione  professionale  e
della  formazione  professionale  agricola,  la  trattenuta di cui al
comma 1 e' aumentata per ogni ora  di  insegnamento  teorico  per  il
coefficiente  1,9  e  per  ogni  ora  di  insegnamento pratico per il
coefficiente 1,46.