Art. 5. Tentativo di composizione del conflitto a livello provinciale 1. Contemporaneamente al preavviso sullo sciopero, le organizzazioni sindacali comunicano all'amministrazione una proposta per la composizione del conflitto. ll presente comma non si applica agli scioperi di cui all'art. 2, comma 2. 2. L'amministrazione e' tenuta a comunicare entro i successivi cinque giorni alle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero se intende aderire alla proposta.