Art. 5.
    Tentativo di composizione del conflitto a livello provinciale
 
  1.   Contemporaneamente   al   preavviso   sullo    sciopero,    le
organizzazioni  sindacali comunicano all'amministrazione una proposta
per la composizione del conflitto. ll presente comma non  si  applica
agli scioperi di cui all'art. 2, comma 2.
  2.  L'amministrazione  e'  tenuta  a  comunicare entro i successivi
cinque giorni alle organizzazioni  sindacali  che  hanno  indetto  lo
sciopero se intende aderire alla proposta.