Art. 6. 1. Sono considerati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, servizi essenziali: a) la protezione civile e il servizio provinciale radiocomunicazioni; b) i servizi di protezione ambientale; c) il servizio antincendi; d) l'istruzione pubblica, compresi gli asili nido e le scuole materne; e) il servizio trasporti; f) il servizio di custodia del patrimonio provinciale; g) la sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua nel periodo delle piene; h) il servizio informazioni sulla viabilita'; i) il servizio stradale; i) il servizio di vigilanza nei convitti provinciali; k) il pagamento delle prestazioni di assistenza sociale e degli stipendi; l) i servizi di reperibilita'. 2. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 1 e' tenuto, se intende esercitare il diritto di sciopero, ad informare il servizio di appartenenza entro le ore undici del giorno lavorativo precedente lo sciopero, salvo i diversi preavvisi previsti dagli articoli seguenti. 3. Il personale addetto ai servizi di reperibilita' deve astenersi dallo sciopero.