Art. 6.
 
  1.   Sono  considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del  presente
regolamento, servizi essenziali:
   a)   la   protezione   civile   e    il    servizio    provinciale
radiocomunicazioni;
   b) i servizi di protezione ambientale;
   c) il servizio antincendi;
   d)  l'istruzione  pubblica,  compresi  gli  asili nido e le scuole
materne;
   e) il servizio trasporti;
   f) il servizio di custodia del patrimonio provinciale;
   g) la sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua nel  periodo  delle
piene;
   h) il servizio informazioni sulla viabilita';
   i) il servizio stradale;
   i) il servizio di vigilanza nei convitti provinciali;
   k)  il  pagamento  delle prestazioni di assistenza sociale e degli
stipendi;
   l) i servizi di reperibilita'.
  2. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 1 e' tenuto,  se
intende  esercitare  il diritto di sciopero, ad informare il servizio
di appartenenza entro le ore undici del giorno lavorativo  precedente
lo  sciopero,  salvo  i  diversi  preavvisi  previsti  dagli articoli
seguenti.
  3. Il personale addetto ai servizi di reperibilita' deve  astenersi
dallo sciopero.