Art. 7.
     Protezione civile e servizio provinciale radiocomunicozioni
 
  1.  ll  personale  tecnico  addetto  alla  protezione  civile  e al
servizio  provinciale   radiocomunicazioni   deve   astenersi   dallo
sciopero.
  2. Il personale amministrativo addetto ai servizi di cui al comma 1
puo' esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti:
   a)   in  caso  di  sciopero  che  si  protrae  per  piu'  giornate
lavorative,  deve  essere  garantita  la  presenza   di   almeno   un
dipendente;
   b)  in  caso  di  calamita', lo sciopero del personale dei servizi
operativi deve essere immediatamente interrotto.