Art. 7. Protezione civile e servizio provinciale radiocomunicozioni 1. ll personale tecnico addetto alla protezione civile e al servizio provinciale radiocomunicazioni deve astenersi dallo sciopero. 2. Il personale amministrativo addetto ai servizi di cui al comma 1 puo' esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti: a) in caso di sciopero che si protrae per piu' giornate lavorative, deve essere garantita la presenza di almeno un dipendente; b) in caso di calamita', lo sciopero del personale dei servizi operativi deve essere immediatamente interrotto.