Art. 9. Servizio antincendi 1. In caso di sciopero, il personale addetto ai servizi operativi del servizio antincendi deve essere presente sul posto di servizio ed eseguire gli interventi di soccorso tecnico urgente. Rimangono escluse le attivita' interne, il servizio aeroportuale ed i servizi a pagamento di qualsiasi natura, salvo le attivita' interne assolutamente indispensabili per assicurare gli interventi di soccorso urgente. Il tempo impiegato per le attivita' e gli interventi sopra indicati viene regolarmente retribuito. In caso di incidenti gravi e di calamita', lo sciopero deve essere immediatamente interrotto. Il personale addetto alla centrale operativa ed il comandante del corpo o, in sua assenza od impedimento, il suo sostituto devono astenersi dallo sciopero. 2. Il personale amministrativo e tecnico non addetto ai servizi operativi, di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di sciopero nei seguenti limiti: a) in caso di sciopero che si protrae per piu' giornate lavorative, deve essere garantita la presenza di almeno il venti per cento del personale di cui al presente comma; b) in caso di incidenti gravi o di calamita', lo sciopero deve essere immediatamente interrotto.