Art. 9.
                         Servizio antincendi
 
  1.  In  caso di sciopero, il personale addetto ai servizi operativi
del servizio antincendi deve essere presente sul posto di servizio ed
eseguire  gli  interventi  di  soccorso  tecnico  urgente.  Rimangono
escluse le attivita' interne, il servizio aeroportuale ed i servizi a
pagamento   di   qualsiasi   natura,   salvo   le  attivita'  interne
assolutamente  indispensabili  per  assicurare  gli   interventi   di
soccorso  urgente.    Il  tempo  impiegato  per  le  attivita'  e gli
interventi sopra indicati viene regolarmente retribuito. In  caso  di
incidenti   gravi   e   di   calamita',   lo   sciopero  deve  essere
immediatamente  interrotto.  Il  personale  addetto   alla   centrale
operativa   ed   il  comandante  del  corpo  o,  in  sua  assenza  od
impedimento, il suo sostituto devono astenersi dallo sciopero.
  2. Il personale amministrativo e tecnico  non  addetto  ai  servizi
operativi,  di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di sciopero
nei seguenti limiti:
   a)  in  caso  di  sciopero  che  si  protrae  per  piu'   giornate
lavorative,  deve essere garantita la presenza di almeno il venti per
cento del personale di cui al presente comma;
   b) in caso di incidenti gravi o di  calamita',  lo  sciopero  deve
essere immediatamente interrotto.