Art. 3.
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  lettere  f) e y) prima
lineetta, trovano applicazione dal 1 settembre 1994. Il  decreto  del
Presidente  della  giunta  provinciale  20  aprile  1994,  n.  11, e'
revocato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 11 luglio 1994
               Il Presidente della Giunta Provinciale
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1994
Registro n. 11, foglio n. 105 - Marinaro