Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettere f) e y) prima lineetta, trovano applicazione dal 1 settembre 1994. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1994, n. 11, e' revocato. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 luglio 1994 Il Presidente della Giunta Provinciale DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1994 Registro n. 11, foglio n. 105 - Marinaro