Art. 3.
         Riconoscimento di corsi effettuati fuori Provincia
 
  1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco  provinciale  degli  esperti
della  sicurezza  sono  riconosciuti  i seguenti corsi regolarmente e
proficuamente frequentati:
   a) corsi completi per  esperti  della  sicurezza  del  Bayerisches
Landesinstitut fr Arbeitsschutz di Monaco di Baviera;
   b)    corsi   completi   per   esperti   della   sicurezza   delle
"Berufsgenossenschaften" in Germania;
   c)  corsi  sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
organizzati  dal  "Centro  Sicurezza  Applicata   all'Organizzazione"
(CSAO), presso l'istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris"
di Torino, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di
lezione.  I  corsi  di  durata  minore  contribuiscono  all'ammontare
complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti;
   d) corsi sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene  del  lavoro
organizzati  dal "Centro Italiano di Direzione Aziendale" (CEIDA), in
Roma, per una durata complessiva non  minore  di  centoventi  ore  di
lezione.  I  corsi  di  durata  minore  contribuiscono  all'ammontare
complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti;
   e)  corsi  sulla  sicurezza  e  l'igiene  del  lavoro  organizzati
dall'Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in Austria, per una
durata  complessiva  non minore di centoventi ore di lezione. I corsi
di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati
ad altri corsi riconosciuti.
  2. Per  il  riconoscimento  di  corsi  non  elencati  al  comma  1,
l'aspirante  all'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli  esperti
della sicurezza deve presentare gli attestati di regolare e  proficua
frequenza,  corredati  dai  programmi dettagliati, ai fini della loro
valutazione da parte della commissione provinciale  di  cui  all'art.
22, comma  2, della legge.
  3.   Coloro   che   hanno  frequentato  corsi  ritenuti  idonei  al
riconoscimento, da parte della commissione  provinciale,  di  cui  al
comma  2,  entro il 31 dicembre 1993, con un numero di ore di lezione
non  minore  di  sessanta,  possono   essere   iscritti   nell'elenco
provinciale degli esperti della sicurezza.