Art. 4.
                              E s a m i
 
  1.  L'esame  per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti
della sicurezza consiste in  una  prova  scritta  ed  una  orale,  di
carattere  teorico  e  pratico, volte ad accertare le conoscenze e le
competenze di cui all'art. 1.
  2. La domanda di ammissione all'esame di  esperto  della  sicurezza
del  lavoro,  conforme  all'allegato  A  del presente regolamento, va
presentata all'ufficio provinciale Prevenzione  infortuni,  corredata
dalla  certificazione  di  effettuata  pratica di almeno due anni nel
campo della sicurezza nel settore  privato  o  pubblico,  o  di  aver
occupato  per  il  medesimo  periodo  posizioni di responsabilita' in
attivita' industriali, artigianali  o  agricole.  Il  candidato  deve
dimostrare  all'atto  della  domanda il possesso del titolo di studio
richiesto.  La domanda di ammissione all'esame puo' essere  inoltrata
in  ogni  momento;  le  sessioni di esame sono fissate dal presidente
della commissione esaminatrice, tenuto conto del numero delle domande
pervenute.
  3. Per  conseguire  l'idoneita'  all'iscrizione  nell'elenco  degli
esperti  della  sicurezza del lavoro, il candidato deve riportare per
ciascuna  prova  di  esame  una  votazione  non  inferiore  a  trenta
cinquantesimi;  ciascun  commissario  assegna  al candidato, per ogni
prova, fino a dieci punti.
  4.  L'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli   esperti   della
sicurezza   del   lavoro   e'   disposta  dall'Assessore  provinciale
competente per i candidati che abbiano superato  l'esame  di  cui  al
comma 1.
  5.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta altresi' dall'Assessore
provinciale competente, su domanda degli interessati, per coloro  che
abbiano  i  requisiti  di cui al comma 5, dell'art. 22 della legge ed
abbiano inoltrato la domanda nel termine prescritto.