Art. 11.
                 Durata e rinnovo della concessione
 
  1. Le concessioni per attraversamenti,  occupazioni  ed  affittanze
hanno  la  durata massima di anni 29, e possono essere rinnovate alla
scadenza su domanda dell'interessato, senza ulteriore documentazione,
qualora  la  situazione  della  proprieta'  e  delle  opere  in  essa
insistenti non abbia subito variazioni.
  2. E rinnovo, previo parere favorevole dell'Azienda, viene concesso
con decreto del componente di Giunta competente per materia.
  3.  La  validita'  della concessione per opere ed iniziative di cui
all'articolo 27,  comma  1,  cessa  al  momento  in  cui  viene  meno
l'esercizio  o  la gestione dell'impianto o del servizio in relazione
al quale la concessione e' stata assentita.