Art. 11. Durata e rinnovo della concessione 1. Le concessioni per attraversamenti, occupazioni ed affittanze hanno la durata massima di anni 29, e possono essere rinnovate alla scadenza su domanda dell'interessato, senza ulteriore documentazione, qualora la situazione della proprieta' e delle opere in essa insistenti non abbia subito variazioni. 2. E rinnovo, previo parere favorevole dell'Azienda, viene concesso con decreto del componente di Giunta competente per materia. 3. La validita' della concessione per opere ed iniziative di cui all'articolo 27, comma 1, cessa al momento in cui viene meno l'esercizio o la gestione dell'impianto o del servizio in relazione al quale la concessione e' stata assentita.