Art. 16. Permessi provvisori 1. Qualora sussistano motivi di particolare urgenza o per esigenze idrauliche, il componente di Giunta competente per materia puo' autorizzare l'Azienda a rilasciare permessi provvisori per l'esecuzione dei lavori di cui alla domanda in corso di istruttoria. 2. Il permesso provvisorio e' concesso per una durata determinata, in nessun caso superiore a novanta giorni. Esso e' assentito a rischio e pericolo del richiedente e ne deve essere fatta menzione nel decreto di concessione.