Art. 16.
                         Permessi provvisori
 
  1.  Qualora sussistano motivi di particolare urgenza o per esigenze
idrauliche, il componente  di  Giunta  competente  per  materia  puo'
autorizzare   l'Azienda   a   rilasciare   permessi   provvisori  per
l'esecuzione dei lavori di cui alla domanda in corso di istruttoria.
  2. Il permesso provvisorio e' concesso per una durata  determinata,
in  nessun  caso  superiore  a  novanta  giorni.  Esso e' assentito a
rischio e pericolo del richiedente e ne deve  essere  fatta  menzione
nel decreto di concessione.