Art. 19.
                Criteri per la cessione di materiale
 
  1.  La  Giunta  provinciale  e' autorizzata ad emanare direttive in
ordine alle seguenti materie:
   a) obbligo del ricorso a trattativa privata  per  l'estrazione  di
materiale, qualora la presunta quantita' superi 5.000 m(cubi);
   b)  modalita'  della  cessione di piante tagliate o da tagliare in
occasione di interventi  sistematori  o  di  pulizia  degli  alvei  o
qualora il taglio si rilevi indispensabile per altre necessita'.
  2.  Per  l'assentimento  delle  concessioni  ed  autorizzazioni  di
estrazione di materiale inerte, le direttive  devono  uniformarsi  ai
seguenti principi informatori:
   a) impiego del materiale a fine d'interesse pubblico;
   b)  possesso  di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative o
di strutture di lavorazione da parte dei concessionari;
   e) valutazione degli aspetti naturalistici ed ambientali collegati
all'intervento.
  3. In ordine alla cessione delle piante, la Giunta provinciale puo'
stabilire, che le stesse possano essere cedute in via breve, comunque
previa'  valutazione  dei  criteri precedenti e ad avvenuto pagamento
del valore commerciale; Puo'  disporre  inoltre  di  rinunciare  alla
riscossione  del corrispettivo, qualora si tratti di legua di modesto
valore o quando i costi delle  operazioni  di  accertamento  e  delle
altre  procedure  connesse risultino eccessive rispetto al valore del
materiale.