Art. 19. Criteri per la cessione di materiale 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad emanare direttive in ordine alle seguenti materie: a) obbligo del ricorso a trattativa privata per l'estrazione di materiale, qualora la presunta quantita' superi 5.000 m(cubi); b) modalita' della cessione di piante tagliate o da tagliare in occasione di interventi sistematori o di pulizia degli alvei o qualora il taglio si rilevi indispensabile per altre necessita'. 2. Per l'assentimento delle concessioni ed autorizzazioni di estrazione di materiale inerte, le direttive devono uniformarsi ai seguenti principi informatori: a) impiego del materiale a fine d'interesse pubblico; b) possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative o di strutture di lavorazione da parte dei concessionari; e) valutazione degli aspetti naturalistici ed ambientali collegati all'intervento. 3. In ordine alla cessione delle piante, la Giunta provinciale puo' stabilire, che le stesse possano essere cedute in via breve, comunque previa' valutazione dei criteri precedenti e ad avvenuto pagamento del valore commerciale; Puo' disporre inoltre di rinunciare alla riscossione del corrispettivo, qualora si tratti di legua di modesto valore o quando i costi delle operazioni di accertamento e delle altre procedure connesse risultino eccessive rispetto al valore del materiale.