Art. 30.
                 Criteri per l'assunzione dei lavori
 
  1. Gli enti che intendono avvalersi dell'Azienda  per  l'esecuzione
di  lavori  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge, devono inoltrare
apposita domanda al  componente  di  Giunta  competente  per  materia
corredandola  con  disegni  o  progetti  tecnici  e con le prescritte
autorizzazioni, licenze o concessioni.
  2. La Giunta provinciale, su  proposta  del  componente  di  Giunta
competente  per  materia,  sentito  l'amministratore  dell'Azienda in
merito alla compatibilita' dei lavori con l'attuazione del  programma
annuale dei lavori istituzionali, autorizza con propria deliberazione
l'affidamento dei lavori all'Azienda stessa.
  3.  Con  la  medesima deliberazione la Giunta Provinciale determina
l'importo della spesa da porre a carico dell'ente committente.
  4. Detto importo, comprensivo dell'ammontare delle spese occorrenti
per l'esecuzione dei lavori e per la relativa direzione  tecnica,  in
quanto  prestata  da  liberi professionisti, nonche' di una quota per
imprevisti, deve essere versato in  via  anticipata  su  un  apposito
conto  corrente  bancario  intestato  all'Azienda. In caso di mancato
versamento   di   tale   importo   entro   il   termine    assegnato,
l'autorizzazione si inten de decaduta a tutti gli effetti.
  5.  Le  somme  versate sono gestite in economia dall'amministratore
dell'Azienda, il quale provvede al pagamento dei listini  paga  degli
operai,  delle  fatture  dei  fornitori,  degli  onorari spettanti ai
direttori dei lavori in quanto dovuto e di ogni altra spesa  connessa
con l'esecuzione del lavoro commissionato.
  6. La Giunta provinciale, in relazione alla natura e all'importanza
dei  lavori  da  eseguire  ed  alla compatibilita' degli stessi con i
servizi  d'istituto  dell'Azienda,  stabilisce  altresi   se   l'ente
committente  possa  avvalersi  per  la  direzione  dei  lavori  della
prestazione personale di un tecnico dell'Azienda o se alla stessa  si
debba  provvedere  mediante incarico ad un privato professionista. In
tale caso l'incarico viene conferito dall'amministratore dell'Azienda
in base ad apposito disciplinare.