Art. 32. Svolgimento dei lavori 1. L'inizio dei lavori viene disposto con verbale dell'amministratore dell'Azienda, o suo delegato. 2. In caso di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse l'amministratore dell'Azienda puo' ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione oppure dichiarare risolto l'incarico. 3. Qualora la sospensione si protragga per piu' di tre mesi, l'ente committente puo' chiedere la risoluzione dell'incarico. 4. La contabilita' dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono eseguiti secondo le disposizioni di cui al capo quarto del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. 5. L'ente committente puo' chiedere all'Azienda la presentazione di rendiconti mensili debitamente documentati. 6. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo.