Art. 32.
                       Svolgimento dei lavori
 
  1.   L'inizio   dei   lavori    viene    disposto    con    verbale
dell'amministratore dell'Azienda, o suo delegato.
  2.  In  caso  di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse
l'amministratore  dell'Azienda  puo'  ordinare  la  sospensione   dei
lavori,  disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne
hanno  determinato   la   sospensione   oppure   dichiarare   risolto
l'incarico.
  3. Qualora la sospensione si protragga per piu' di tre mesi, l'ente
committente puo' chiedere la risoluzione dell'incarico.
  4.  La  contabilita' dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono
eseguiti secondo le disposizioni di cui  al  capo  quarto  del  regio
decreto 25 maggio 1895, n. 350.
  5. L'ente committente puo' chiedere all'Azienda la presentazione di
rendiconti mensili debitamente documentati.
  6.  Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente
interessato deve provvedere alla nomina del  collaudatore  stabilendo
un termine per la presentazione degli atti di collaudo.