Art. 33.
                          Relazione annuale
 
  1.  Entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono le  delibere  di  autorizzazione  adottate  dalla  Giunta
provinciale  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma 2, l'amministratore
dell'Azienda  presenta  una   relazione   alla   Giunta   Provinciale
sull'andamento  tecnico,  amministrativo  e  finanziario  dei  lavori
eseguiti o in corso di esecuzione.