Art. 33. Relazione annuale 1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le delibere di autorizzazione adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, l'amministratore dell'Azienda presenta una relazione alla Giunta Provinciale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione.