Art. 5.
                         Scarico di serbatoi
 
  1. I titolari o gestori dei serbatoi di cui al l'articolo 16  della
legge,  sono tenuti a fornire all'Azienda il programma annuale per lo
scarico o lo svuotamento  dei  serbatoi;  la  richiesta  formale  per
l'autorizzazione  dev'essere  presentata  almeno  72  ore prima della
presunta data di inizio degli scarichi.