Art. 5. Scarico di serbatoi 1. I titolari o gestori dei serbatoi di cui al l'articolo 16 della legge, sono tenuti a fornire all'Azienda il programma annuale per lo scarico o lo svuotamento dei serbatoi; la richiesta formale per l'autorizzazione dev'essere presentata almeno 72 ore prima della presunta data di inizio degli scarichi.